(Allegato A)
                                                           Allegato A 
NORME E AVVERTENZE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI TESTO DA
UTILIZZARE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. 
    1. Le presenti norme e avvertenze  tecniche  si  inseriscono  nel
quadro della progressiva  attuazione  della  riforma  generale  degli
ordinamenti  degli  studi.  Esse  sono  periodicamente  sottoposte  a
verifica e  valutazione  al  fine  di  correlarne  le  indicazioni  a
significativi processi di trasformazione  del  sistema  scolastico  e
degli impianti curriculari. A tal fine  l'amministrazione  si  avvale
dell'apposito comitato istituito con decreto ministeriale n. 168  del
27 maggio 1993 che sara' periodicamente convocato per il monitoraggio
e la verifica del processo della loro attuazione. 
    2. Il libro di testo nelle scuole  dell'obbligo  costituisce  uno
degli strumenti  didattici  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
generali e specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi  gradi  di
scuola e, per l'anno iniziale della scuola secondaria superiore,  dei
diversi  indirizzi  di  studio;  esso  risponde  alle  finalita'   di
sostenere e rafforzare la qualita' dei processi di apprendimento. 
    3. Il libro di testo, che non  puo'  prescindere  dall'avere  una
dimensione  di  formazione  europea,  deve  sviluppare  i   contenuti
fondamentali delle  singole  discipline  con  attenzione  a  renderne
comprensibili i nessi interni e  i  collegamenti  indispensabili  con
altre discipline; deve inoltre recare l'indicazione delle fonti  alle
quali e' possibile attingere per ulteriori approfondimenti. 
    4. Il libro di testo puo' essere integrato  e  arricchito,  oltre
che da altri  libri  e  pubblicazioni,  da  strumenti  informatici  e
multimediali, di uso individuale o collettivo,  contenenti  testo  ed
immagini riproducibili a stampa, utilizzabili,  anche  dal  punto  di
vista  informatico,  per  la   costruzione   di   percorsi   tematici
personalizzati, nel rispetto  della  vigente  normativa  sul  diritto
d'autore e sulla riproduzione di immagini. 
    5.  Le  biblioteche  scolastiche  devono  essere  arricchite  con
appositi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro  e
ipermediale al fine di consentire ampi approfondimenti  degli  ambiti
disciplinari. 
    6.  In  rapporto  alla  diversificazione  di  percorsi  didattici
prevista dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica
e organizzativa, si rendera' necessario l'uso di strumenti facilmente
componibili ed integrabili: in tale contesto anche  il  libro  dovra'
diventare uno strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze.  A
tal  fine,  il  libro  di  testo,  in  particolare  con   riferimento
all'istruzione secondaria, puo' essere realizzato  in  sezioni  a  se
stanti, ciascuna afferente a momenti significativi e sufficientemente
autonomi della disciplina o  dell'ambito  disciplinare,  in  modo  di
consentire acquisti anche singoli, dilazioni e selezioni della spesa. 
Il libro di testo realizzato in sezioni rispetta  le  caratteristiche
di cui al comma 3. 
    7. In rapporto a  specifiche  esigenze  didattiche  nella  scuola
elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline  negli  altri
gradi  di  scuola  il  libro  di   testo   puo'   essere   sostituito
dall'adozione di idonei strumenti alternativi. 
    8.  Il  libro  nel  suo  complesso  deve  essere  presentato  con
indicazioni che  ne  chiariscano  l'impostazione,  le  scansioni,  la
metodologia e  i  collegamenti  con  altri  strumenti  didattici.  Il
linguaggio  impiegato  dovra'  essere  coerente  con  l'eta'   e   le
competenze ad essa corrispondenti. Sara' opportuno corredare il libro
o ciascuna sezione di un  glossario  che  dia  il  significato  delle
parole di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel libro di testo
o in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere riportati
i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione  del  materiale
didattico  ivi  contenuto  e   l'indicazione   degli   obiettivi   di
apprendimento perseguiti dal testo nonche' criteri  per  la  verifica
del sapere e del saper fare correlati ai suddetti obiettivi. 
    9. Il libro di testo o  le  sezioni  che  lo  compongono  possono
essere aggiornati in caso  di  obiettive  necessita'  determinate  da
sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche mediante  aggiunta,
eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti  o  sezioni.
Le nuove edizioni del libro di  testo  debbono  recare  l'indicazione
puntuale delle modifiche resesi necessarie. 
    10. Per la parte tipografica si raccomanda: 
      a) che le immagini siano strettamente funzionali  al  testo  ed
eventualmente possano  essere  inserite  con  utilizzo  di  materiale
cartaceo diverso da quello utilizzato per la parte testuale; 
      b) che, ove possibile, sia  utilizzato  materiale  cartaceo  di
costo contenuto; 
      c) che i caratteri a stampa siano scelti con  la  finalita'  di
rendere il piu' possibile agevole la lettura in relazione anche  alle
diverse eta' degli alunni. 
    11. Il risultato dei controlli  di  qualita'  ai  quali  le  case
editrici, nell'esercizio della liberta' di  impresa,  sottopongono  i
loro  prodotti,  sono  riportati   all'interno   del   prodotto   con
indicazione dell'organismo che li ha rilasciati. 
    12. I libri di testo che si suddividono in  volumi  destinati  ai
diversi anni di corso, in adozione  nell'anno  scolastico  1999/2000,
devono essere confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli  anni
scolastici 2000-2001 e 2001-2002 nella  prime  classi  possono  anche
essere confermati in adozione o adottati testi gia' in adozione nella
scuola.