Art. 10. 
              Concessione e revoca della autorizzazione 
  1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione
della qualificazione ai sensi del presente regolamento e' subordinato
alla autorizzazione dell'autorita'. 
  2.  La  SOA  presenta  istanza  di  autorizzazione,  corredata  dai
seguenti documenti: 
  a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; 
  b) l'elencazione della compagine sociale e la  dichiarazione  circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento; 
  c)  l'organigramma  della  SOA,  comprensivo  dei  curriculum   dei
soggetti che ne fanno parte; 
  d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi  e  con  le
forme  previsti  dalle  vigenti  leggi,  circa  l'inesistenza   delle
situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo  alla  SOA,  ai
suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici; 
  e)   certificato   del   casellario   giudiziale   relativo    agli
amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA; 
  f) un documento contenente  la  descrizione  delle  procedure  che,
conformemente a quanto stabilito dall'Autorita' entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,  saranno
utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione; 
  g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di  assicurazione
autorizzata alla copertura del rischio cui  si  riferisce  l'obbligo,
per la  copertura  delle  responsabilita'  conseguenti  all'attivita'
svolta, avente massimale non inferiore  a  sei  volte  il  volume  di
affari prevedibile. 
  3.  L'autorita'  ai  fini  istruttori   puo'   chiedere   ulteriori
informazioni ed integrazioni alla documentazione  fornita  dalla  SOA
istante, e conclude il procedimento  entro  il  termine  di  sessanta
giorni   dal   ricevimento   dell'istanza.   Il   tempo    necessario
all'autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si  computa
nel termine. 
  4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la  presentazione  di
una nuova istanza. 
  5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando sia accertato
il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli  articoli
7,  8  e  9,  nonche'  quando  sia  accertato   il   mancato   inizio
dell'attivita' sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o  quando
la  stessa  attivita'  risulti  interrotta  per  piu'  di  sei  mesi.
L'autorizzazione  e'  altresi'  revocata  nei  casi  piu'  gravi   di
violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi
degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato  che  la  SOA
non svolge la propria attivita' in modo efficiente  e  conforme  alle
disposizioni della legge, del presente  regolamento  e  nel  rispetto
delle procedure contenute nel documento di cui al  comma  2,  lettera
f). 
  6. Il  procedimento  di  revoca  dell'autorizzazione,  e'  iniziato
d'ufficio, quando  l'autorita'  viene  a  conoscenza  dell'esistenza,
anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi  di
una delle circostanze di cui al  comma  5.  A  tal  fine  l'Autorita'
contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le
proprie osservazioni e controdeduzioni entro  un  termine  perentorio
non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali,  entro  i  successivi
novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca. 
  8. In via istruttoria l'autorita' puo' disporre tutte le  audizioni
e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni  documentali
sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione  di  un  termine  non
inferiore  a  trenta  e  non  superiore   a   sessanta   giorni   per
controdeduzioni. In tal caso, il termine per la  pronuncia  da  parte
dell'autorita'  rimane  sospeso  per  il  periodo   necessario   allo
svolgimento   dell'istruttoria   ed    alle    presentazione    delle
controdeduzioni. 
  9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di
cessazione della attivita' di una SOA le attestazioni rilasciate sono
valide a tutti gli effetti. Le imprese  qualificate  indicano,  entro
novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti,  la
SOA cui trasferire la documentazione in base alla  quale  sono  state
rilasciate le attestazioni di  qualificazione;  nell'eventualita'  di
inerzia  del  soggetto  qualificato  il  trasferimento  e'   disposto
dall'autorita'. 
  10. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di  fallimento  e
di cessazione della attivita' di una SOA, le documentazioni  relative
ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono
trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.