Art. 10. Concessione e revoca della autorizzazione 1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento e' subordinato alla autorizzazione dell'autorita'. 2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento; c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte; d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici; e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA; f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione; g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile. 3. L'autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine. 4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza. 5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche' quando sia accertato il mancato inizio dell'attivita' sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attivita' risulti interrotta per piu' di sei mesi. L'autorizzazione e' altresi' revocata nei casi piu' gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attivita' in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f). 6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, e' iniziato d'ufficio, quando l'autorita' viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca. 8. In via istruttoria l'autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pronuncia da parte dell'autorita' rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni. 9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attivita' di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualita' di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento e' disposto dall'autorita'. 10. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attivita' di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.