Art. 11. 
        Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 
  1. L'autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a
svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita' per
il tramite dell'osservatorio. 
  2. L'autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse  dalle  SOA
ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale,  con
riferimento alla sede legale dei  soggetti  qualificati,  di  elenchi
delle imprese che hanno conseguito la  qualificazione.  Tali  elenchi
sono resi pubblici tramite l'osservatorio.