Art. 12 
   Svolgimento dell'attivita' di qualificazione e relative tariffe 
 
  1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto
   dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge; 
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti  da  qualificare
   ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; 
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; 
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e  dal
   regolamento; 
e) disporre di risorse  e  procedure,  anche  di  controllo  interno,
   idonee ad assicurare efficienza e correttezza; 
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle
   certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti  cui
   rilasciare l'attestato. 
  2. Per l'espletamento delle  loro  attivita'  le  SOA  non  possono
ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro  organizzazione
aziendale. 
  3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo e' soggetta
al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo
complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui
si  richiede  di  essere  qualificati  secondo  la  formula  di   cui
all'allegato E. 
  4. L'importo determinato  ai  sensi  del  comma  3  e'  considerato
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto
il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del  suo  doppio.
Ogni patto contrario e' nullo. 
  5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro quindici giorni dal loro
rilascio, copia degli attestati. 
 
          Nota all'art. 12:
            -  Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio
          1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
            "Art. 1 (Principi generali). - In attuazione dell'art. 97
          della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di
          opere  e  lavori  pubblici  deve  garantirne la qualita' ed
          uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
          procedure   improntate   a   tempestivita',  trasparenza  e
          correttezza,  nel  rispetto del diritto comunitario e della
          libera concorrenza tra gli operatori".