Art. 13. 
            Autorizzazione di organismi di certificazione 
  1. Gli organismi gia' accreditati al rilascio di certificazione dei
sistemi di  qualita',  che  intendono  svolgere  anche  attivita'  di
attestazione,   sono   soggetti   alla   autorizzazione   da    parte
dell'autorita'. 
  2.   L'autorizzazione   e'   subordinata   all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli
7, 8 e 9, fatta eccezione per cio'  che  attiene  alla  denominazione
sociale e all'unicita' dell'oggetto sociale.