Art. 13. Autorizzazione di organismi di certificazione 1. Gli organismi gia' accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualita', che intendono svolgere anche attivita' di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'autorita'. 2. L'autorizzazione e' subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per cio' che attiene alla denominazione sociale e all'unicita' dell'oggetto sociale.