Art. 14. 
                      Vigilanza dell'autorita' 
  1. L'autorita', ai sensi dell'articolo  4,  comma  4,  lettera  i),
della legge, vigila sul sistema di qualificazione,  e  a  tale  fine,
anche  effettuando  ispezioni  o  richiedendo   qualsiasi   documento
ritenesse necessario, controlla che le SOA: 
  a) operino  secondo  le  procedure,  anche  di  controllo  interno,
presentate in  sede  di  richiesta  di  autorizzazione  ed  approvate
dall'autorita' stessa; 
  b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi  possibilita'  di
conflitti di interesse; 
  c) rilascino le  attestazioni  nel  pieno  rispetto  dei  requisiti
stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III; 
  d) applichino le tariffe di cui all'allegato E. 
  2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorita' ai  fini  di
quanto previsto dal comma 1, lettera c),  sono  esercitati  anche  su
motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni  momento
puo' chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti  che  hanno
dato  luogo  al  rilascio  dell'attestazione,  sempre  che  vanti  un
interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica  l'autorita',
disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri  uffici  e
sentita l'impresa sottoposta  a  verifica,  provvede  entro  sessanta
giorni nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2,
del presente regolamento. 
  3. L'autorita' provvede periodicamente alla verifica a campione  di
un numero di attestazioni rilasciate  dalle  SOA,  di  anno  in  anno
fissato dalla stessa autorita'. 
 
          Nota all'art. 14:
            -  Per  il  testo dell'art. 4, comma 4, lettera i), della
          citata  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
          modificazioni, vedasi nelle note all'art. 2.