Art. 15 Domanda di qualificazione 1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualita' o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo. 2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate. 3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. 4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei successivi trenta giorni. 5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia' acquisita. 7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5. 8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta. 9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b), della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.