Art. 15 
                      Domanda di qualificazione 
 
  1. Per il conseguimento  della  qualificazione  le  imprese  devono
possedere, oltre alla certificazione di sistema di  qualita'  o  alla
dimostrazione  della  presenza  di  elementi  significativi  di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettere a) e  b),  della  legge  secondo  la
cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal
presente titolo. 
  2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di  qualificazione
deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate. 
  3. La SOA svolge l'istruttoria e gli  accertamenti  necessari  alla
verifica dei requisiti  di  qualificazione,  anche  mediante  accesso
diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante,  e  compie  la
procedura di rilascio dell'attestazione entro  novanta  giorni  dalla
stipula del contratto. 
  4. Della stipula del contratto,  del  rilascio  o  del  diniego  di
rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei  successivi
trenta giorni. 
  5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a  tre  anni.
Almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine,  l'impresa  che
intende conseguire il rinnovo  dell'attestazione  deve  stipulare  un
nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 
  6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto  anche  prima
della scadenza sempre che siano  decorsi  tre  mesi  dalla  data  del
rilascio dell'attestazione gia' acquisita. 
  7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle  stesse  condizioni  e
con le stesse modalita' previste per il  rilascio  dell'attestazione;
dalla data della nuova attestazione decorre il termine  di  efficacia
fissato dal comma 5. 
  8. Non  costituiscono  rinnovo  di  attestazione  e  non  producono
conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni
che non producono  effetti  diretti  sulle  categorie  e  classifiche
oggetto  della  relativa  qualificazione;   dette   variazioni   sono
soggette,  secondo  criteri  fissati  dall'autorita'  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  a
procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta. 
  9. In caso di  fusione  o  di  altra  operazione  che  comporti  il
trasferimento di azienda o di un suo ramo,  il  nuovo  soggetto  puo'
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese
che ad esso hanno dato origine. 
 
          Nota all'art. 15:
            -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b),
          della  citata  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.