Art. 16. 
             Controllo dell'autorita' sulle attestazioni 
  1. Le determinazioni assunte  dalle  SOA  in  merito  ai  contratti
stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono  soggette
al controllo dell'autorita' qualora l'impresa interessata  ne  faccia
richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data  di  effettiva
conoscenza della determinazione stessa. 
  2. L'autorita', sentita l'impresa richiedente e la SOA e  acquisite
le  informazioni  necessarie,  provvede  entro  sessanta  giorni   ad
indicare   alla   SOA   le   eventuali   condizioni   da   osservarsi
nell'esecuzione del contratto stipulato.  L'inottemperanza  da  parte
della SOA alle indicazioni dell'autorita'  costituisce  comportamento
valutabile  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma   5   del   presente
regolamento.