Art. 17. 
                     Requisiti d'ordine generale 
  1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per  la  qualificazione
sono: 
  a) cittadinanza italiana o di altro Stato  appartenente  all'Unione
europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di  societa'  commerciali  legalmente  costituite,  se
appartengono a Stati che concedono trattamento  di  reciprocita'  nei
riguardi di cittadini italiani; 
  b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge  27  dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative  previste  dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  c) inesistenza  di  sentenze  definitive  di  condanna  passate  in
giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su  richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  a  carico
del titolare, del legale rappresentante,  dell'amministratore  o  del
direttore  tecnico   per   reati   che   incidono   sulla   moralita'
professionale; 
  d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione  sociale  secondo  la  legislazione
italiana o del paese di residenza; 
  e)  inesistenza  di   irregolarita',   definitivamente   accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle  imposte  e  tasse
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 
  f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere
di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero  presso  i
registri professionali dello Stato di  provenienza,  con  indicazione
della specifica attivita' di impresa; 
  g) insussistenza dello stato di fallimento, di  liquidazione  o  di
cessazione dell'attivita'; 
  h)  inesistenza  di  procedure   di   fallimento,   di   concordato
preventivo,  di  amministrazione  controllata  e  di  amministrazione
straordinaria; 
 i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici; 
  l) inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,
attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e
della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  m)  inesistenza  di  false  dichiarazioni  circa  il  possesso  dei
requisiti  richiesti  per  l'ammissione  agli  appalti   e   per   il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 
  2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i  soggetti
che  intendono  qualificarsi  dimostrano  l'esistenza  dei  requisiti
richiesti  per  la  qualificazione.  Di  cio'   e'   fatto   espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa. 
  3.  Per  la  qualificazione  delle  societa'   commerciali,   delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e
dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i  soci  se  si
tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti
gli accomandatari se si tratta di societa' in  accomandita  semplice;
al direttore tecnico e agli amministratori muniti  di  rappresentanza
se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio. 
 
          Note all'art. 17:
            -  Per il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, vedasi nelle note all'art. 7.
            -  Per  il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, vedasi nelle note all'art. 7.
            -  Il  testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
          reca:
            "Art.  444  (Applicazione  della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere ai
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
            2.  Se  vi  e'  il  consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,   sulla   base  degli  atti,  se  ritiene  che  la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette,  dispone  con  sentenza l'applicazione della pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta  delle  parti.  Se  vi  e'  costituzione di parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
            3.   La   parte,   nel   formulare   la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta".