Art. 18 
                    Requisiti di ordine speciale 
 
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per  la  qualificazione
sono: 
a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
d) adeguato organico medio annuo. 
  2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: 
a) da idonee referenze bancarie; 
b) dalla  cifra  di  affari,  determinata  secondo  quanto   previsto
   all'articolo 22, realizzata con lavori svolti  mediante  attivita'
   diretta ed indiretta non inferiore al  100%  degli  importi  delle
   qualificazioni richieste nelle varie categorie; 
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio,  dal
   capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo
   di cui all'articolo 2424 del codice  civile,  riferito  all'ultimo
   bilancio approvato, di valore positivo. 
  3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta  e'
comprovata: da parte  delle  ditte  individuali,  delle  societa'  di
persone, dei  consorzi  di  cooperative,  dei  consorzi  tra  imprese
artigiane  e  dei  consorzi  stabili  con  la   presentazione   delle
dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la
presentazione  dei  bilanci,  riclassificati  in   conformita'   alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito. 
  4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'  indiretta,
in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente,
e' comprovata con la presentazione  dei  bilanci,  riclassificati  in
conformita'  alle  direttive  europee,  e  della  relativa  nota   di
deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese  riunite  dei  quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi  abbiano  fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto  fatture
per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. 
  5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: 
a) con  la  presenza  di  idonea  direzione  tecnica  secondo  quanto
   previsto dall'articolo 26; 
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle  categorie
   oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello
   della  classifica  richiesta;  l'importo  e'  determinato  secondo
   quanto previsto dall'articolo 22; 
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in  ogni  singola  categoria
   oggetto  della  richiesta,  di  importo  non  inferiore   al   40%
   dell'importo   della   qualificazione   richiesta,   ovvero,    in
   alternativa, di due lavori, nella  stessa  singola  categoria,  di
   importo  complessivo  non  inferiore  al  55%  dell'importo  della
   qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di  tre  lavori,
   nella  stessa  singola  categoria,  di  importo  complessivo,  non
   inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta;  gli
   importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22. 
  6. L'esecuzione  dei  lavori  e'  documentata  dai  certificati  di
esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7. 
  7. Per la qualificazione necessaria a  realizzare  lavori  pubblici
affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei
contratti di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera  b),  numero  1)
della  legge,  oppure   affidati   in   concessione,   il   requisito
dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza  di  uno
staff tecnico composto  da  laureati  e  diplomati  assunti  a  tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo  staff,  dei  quali
almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito  in  due  per  le
imprese qualificate fino alla terza classifica,  in  quattro  per  le
imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei
per le imprese qualificate nelle classifiche successive. 
  8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile
di  attrezzature,  mezzi  d'opera  ed  equipaggiamento  tecnico,   in
proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei  quali  sono
fornite le essenziali  indicazioni  identificative.  Detta  dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari  in  lavori  di  cui  al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media
annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti  e  canoni
di locazione finanziaria o canoni di  noleggio,  per  un  valore  non
inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per  almeno
la meta' dagli ammortamenti e dai canoni  di  locazione  finanziaria.
L'attrezzatura  tecnica  per  la  quale  e'  terminato  il  piano  di
ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma
di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,  calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per  un
periodo pari alla meta' della sua durata.  L'ammortamento  figurativo
e' calcolato  con  applicazione  del  metodo  a  quote  costanti  con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. 
  9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e
delle societa' di persone, con la presentazione  della  dichiarazione
dei redditi corredata da autocertificazione circa la  quota  riferita
alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,  dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa'
di capitale con  la  presentazione  dei  bilanci,  riclassificati  in
conformita'  alle  direttive  europee,  e  della  relativa  nota   di
deposito. 
  10.  L'adeguato  organico  medio  annuo  e'  dimostrato  dal  costo
complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente,  composto  da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari  in  lavori
di cui al comma 2, lettera  b),  effettivamente  realizzata,  di  cui
almeno il  40%  per  personale  operaio.  In  alternativa  l'adeguato
organico medio annuo puo' essere  dimostrato  dal  costo  complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a  tempo  indeterminato
non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di  cui  almeno
l'80% per personale tecnico laureato  o  diplomato.  Per  le  imprese
artigiane la retribuzione del  titolare  si  intende  compresa  nella
percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali  e  per  le
societa' di persone il valore della retribuzione del titolare  e  dei
soci  e'  pari  a  cinque  volte   il   valore   della   retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 
  11. Il costo complessivo sostenuto  per  il  personale  dipendente,
composto a norma  del  comma  10,  e'  documentato  con  il  bilancio
corredato dalla relativa nota e riclassificato in  conformita'  delle
direttive europee dai soggetti tenuti alla  sua  redazione,  e  dagli
altri  soggetti   con   idonea   documentazione,   nonche'   da   una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle  varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il  costo  indicato
nei  bilanci  e  dai  modelli  riepilogativi  annuali  attestanti   i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed  alle  Casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
  12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi  8  e  10
concorrono, in proporzione alle  quote  di  competenza  dell'impresa,
anche l'attrezzatura ed il costo  per  il  personale  dipendente  dei
consorzi e delle societa' di cui al comma 4. 
  13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane  ed
i consorzi stabili possono  dimostrare  il  requisito  relativo  alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri  consorziati;  gli  stessi  soggetti  possono  dimostrare   il
requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il  costo  del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 
  14. Per ottenere la qualificazione  fino  alla  III  classifica  di
importo, i requisiti di cui al comma 5,  lettere  b)  e  c),  possono
essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori  affidati  ad  altre
imprese della cui condotta  e'  stato  responsabile  uno  dei  propri
direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
in cui i  soggetti  designati  hanno  svolto  funzioni  di  direttore
tecnico, per conto di imprese gia' iscritte  all'Albo  nazionale  dei
costruttori ovvero qualificate  ai  sensi  del  regolamento,  per  un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di  cui  almeno  tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento  delle  funzioni  in
questione  e'  dimostrato  con  l'esibizione   dei   certificati   di
iscrizione  all'Albo  o  dell'attestazione  e  dei   certificati   di
esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e'
stato  responsabile.  La  valutazione  dei   lavori   e'   effettuata
abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e  fino  ad  un
massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo'  dimostrare  i
requisiti di cui al comma 5,  lettere  b)  e  c)  qualora  non  siano
trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal
fine deve produrre una apposita dichiarazione. 
  15. Qualora la percentuale  dell'attrezzatura  tecnica  di  cui  al
comma 8 o i rapporti di cui al comma  10  fra  il  costo  complessivo
sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di  cui  al
comma 2, lettera b), sono inferiori  alle  percentuali  indicate  nei
medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente  e
proporzionalmente ridotta  in  modo  da  ristabilire  le  percentuali
richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). 
 
          Note all'art. 18:
            -  Per  il  testo  dell'art.  10,  comma 1, lettera e) ed
          e-bis),  della  citata  legge  11 febbraio  1994,  n. 109 e
          successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 8.
            -  Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1),
          della  citata  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni reca:
            "1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
          presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
          forma  scritta  tra  un  imprenditore  e un soggetto di cui
          all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
            a) (Omissis);
            b) la  progettazione  esecutiva di cui all'art. 16, comma
          5,  l'esecuzione  dei  lavori  pubblici  di cui all'art. 2,
          comma 1, qualora:
            1)  riguardino  lavori  la cui componente impiantistica o
          tecnologica  incida  per  piu'  del 50 per cento sul valore
          dell'opera".