Art. 21. 
           Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti 
  1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte  le  categorie
individuate dalle tabelle di cui  all'allegato  A,  vanno  rivalutati
sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la  data  di
ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del  contratto  di
qualificazione con la SOA. 
  2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi  dei
lavori eseguiti a seguito di  contratti  stipulati  con  le  stazioni
appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b)  del  presente
regolamento.