Art. 21. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti 1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA. 2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.