Art. 22. 
Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei  relativi
                        importi e certificati 
  1. La cifra d'affari in lavori e gli importi  dei  lavori  previsti
rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e  all'articolo
18, comma 5, lettera  b),  sono  quelli  realizzati  nel  quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 
  2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione  nelle  categorie
OG5, OG9 e OG10, gli  importi  previsti  all'articolo  18,  comma  5,
lettera b), sono quelli  realizzati  nei  migliori  cinque  anni  del
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
SOA. 
  3. I lavori di cui all'articolo  18,  comma  5,  lettera  c),  sono
quelli  realizzati   nel   quinquennio   antecedente   la   data   di
sottoscrizione del contratto con la SOA. 
  4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione  nelle  categorie
OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18,  comma  5,  lettera
c), sono quelli  realizzati  nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione del contratto con la SOA. 
  5. I lavori da valutare sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito iniziati ed ultimati nel  periodo  di  cui  ai  precedenti
commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il  caso
di lavori iniziati in epoca precedente o per il  caso  di  lavori  in
corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto  con
la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. 
  6. L'importo dei lavori e' costituito  dall'importo  contabilizzato
al netto del ribasso d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione
prezzi e dalle risultanze definitive  del  contenzioso  eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a
titolo risarcitorio. 
  7.  I  certificati  di  esecuzione  dei  lavori  sono  redatti   in
conformita' allo  schema  di  cui  all'allegato  D  e  contengono  la
espressa dichiarazione dei committenti che  i  lavori  eseguiti  sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato  l'esito.
Ai fini della qualificazione per i  lavori  sui  beni  soggetti  alle
disposizioni in materia di beni culturali  e  ambientali  e  per  gli
scavi archeologici,  la  certificazione  deve  contenere  l'attestato
dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori,  del
buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i  certificati
rilasciati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono
trasmessi   in   copia,   a   cura   delle    stazioni    appaltanti,
all'Osservatorio.  L'autorita'  provvede  ai  necessari  riscontri  a
campione.