Art. 22. Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati 1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. 6. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. 7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorita' provvede ai necessari riscontri a campione.