Art. 23. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce: a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso; b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito; c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.