Art. 23. 
Criteri  di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori   eseguiti
                             all'estero 
  1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede  legale  in
Italia, il richiedente produce: 
  a) per i  Paesi  aderenti  all'Unione  europea,  la  certificazione
rilasciata dal committente ed il  certificato  di  collaudo,  laddove
emesso; 
  b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal  tecnico  di
fiducia del consolato competente, vistata dal  medesimo  dalla  quale
risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione
nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente  e
con buon esito; 
  c) una copia del contratto e ogni documento  comprovante  i  lavori
eseguiti.