Art. 24. Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri: a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; b) l'impresa aggiudicataria puo' utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali e' prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori cosi' determinato puo' essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente. 2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.