Art. 24. 
Lavori   eseguiti   dall'impresa   aggiudicataria   e    dall'impresa
                           subappaltatrice 
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese  che  hanno  affidato
lavorazioni  in  subappalto  e  delle  imprese  che  hanno   eseguito
lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri: 
  a)  le  lavorazioni  assunte   in   regime   di   subappalto   sono
classificabili  ai  sensi  delle  tabelle  di  cui  all'allegato   A;
l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per  la  qualificazione  il
quantitativo delle lavorazioni  eseguite  aventi  le  caratteristiche
predette; 
  b) l'impresa aggiudicataria puo' utilizzare  l'importo  complessivo
dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera  il
30% dell'importo complessivo  ed  il  40%  nel  caso  di  lavorazioni
appartenenti alle categorie di cui all'allegato A  per  le  quali  e'
prescritta  la  qualificazione  obbligatoria;  in   caso   contrario,
l'ammontare  complessivo  dei  lavori  viene  decurtato  della  quota
eccedente quella anzidetta; l'importo dei  lavori  cosi'  determinato
puo' essere utilizzato esclusivamente  per  la  qualificazione  nella
categoria prevalente. 
  2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di  beni  culturali  e  ambientali  sono  utilizzati  ai  fini  della
qualificazione  soltanto  dall'impresa  che  li   ha   effettivamente
eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.