Art. 25. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi l . L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara. 2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed e' valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A. 3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del 100%. 4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.) cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione: a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma 1, lettera b).