Art. 25. 
  Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi 
l . L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate 
dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per
conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di  soggetti  comunque
tenuti all'applicazione delle leggi in materia  di  lavori  pubblici,
viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente  richiesta
nel bando di gara. 
  2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto  all'applicazione
delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei  lavori
sono desunti dal contratto di appalto o altro  documento  di  analoga
natura ed e'  valutato  per  intero  nella  corrispondente  categoria
individuata dalle tabelle di cui all'allegato A. 
  3. Per i lavori eseguiti in proprio e  non  su  committenza  si  fa
riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi)  valutati
sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo  importo
e' valutato nella misura del 100%. 
  4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si  fa  riferimento  al
costo totale dell'intervento  (C.T.N.)  cosi'  come  determinato  dai
soggetti competenti secondo le norme  vigenti,  moltiplicato  per  la
superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 
  5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni  sono
corredate dalla seguente documentazione: 
  a)  concessione  edilizia  relativa   all'opera   realizzata,   ove
richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; 
  b) copia del contratto stipulato; 
  c) copia delle fatture corrispondenti  al  quantitativo  di  lavori
eseguiti; 
  d) copia del certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal
direttore dei lavori. 
  6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati  al
consorzio di imprese artigiane, al  consorzio  di  cooperative  e  al
consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione  del
consorzio  stesso,  al  consorzio  ed  eventualmente  al  consorziato
esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma  1,
lettera b).