Art. 26. 
                          Direzione tecnica 
  1. La direzione tecnica e' l'organo cui competono  gli  adempimenti
di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori. La direzione  tecnica  puo'  essere  assunta  da  un  singolo
soggetto, eventualmente  coincidente  con  il  legale  rappresentante
dell'impresa, o da piu' soggetti. 
  2. I soggetti ai  quali  viene  affidato  l'incarico  di  direttore
tecnico  sono  dotati,  per  la  qualificazione  in   categorie   con
classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria,  in
architettura, o  altra  equipollente,  di  diploma  universitario  in
ingegneria o in  architettura  o  equipollente;  per  le  classifiche
inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra  o  di
equivalente  titolo  di   studio   tecnico,   ovvero   di   requisito
professionale identificato nella  esperienza  acquisita  nel  settore
delle costruzioni quale direttore di  cantiere  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni  da  comprovare  con  idonei  certificati  di
esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. 
  3. I soggetti designati  nell'incarico  di  direttore  tecnico  non
possono  rivestire  analogo  incarico  per  conto  di  altre  imprese
qualificate;  essi  producono  una  dichiarazione  di   unicita'   di
incarico. Qualora  il  direttore  tecnico  sia  persona  diversa  dal
titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore
e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso
di contratto d'opera professionale  regolarmente  registrato.  Per  i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle  disposizioni
in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali  e  per   gli   scavi
archeologici, la direzione tecnica e' affidata a soggetto in possesso
di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per
la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a  soggetto
dotato di esperienza  professionale  acquisita  nei  suddetti  lavori
quale direttore di cantiere per un periodo  non  inferiore  a  cinque
anni da comprovare con idonei certificati di  esecuzione  dei  lavori
attestanti tale condizione rilasciati  dall'autorita'  preposta  alla
tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali di concerto con il Ministro dei  lavori  pubblici
possono essere  definiti  o  individuati  eventuali  altri  titoli  o
requisiti professionali equivalenti. 
  4. La qualificazione conseguita ai sensi  dell'articolo  18,  comma
14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La  stessa
qualificazione puo'  essere  confermata  sulla  base  di  autonoma  e
specifica valutazione se l'impresa  provvede  alla  sostituzione  del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneita'. 
  5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei  direttori
tecnici uscenti, si dispone: 
  a) la  revoca  della  qualificazione  nelle  categorie  ed  importi
corrispondenti, connessi alla presenza del o  dei  direttori  tecnici
uscenti; 
  b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle  categorie
ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o  di  minore  importo  nelle
categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica. 
  6. Se la  variazione  della  direzione  tecnica  e'  influente  per
l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima e' costituita  da  una
sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione alla  SOA  che
l'ha qualificata e all'Osservatorio dei lavori pubblici entro  trenta
giorni dalla data della avvenuta variazione. 
  7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2  i  soggetti  che  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  svolgono  la
funzione di direttore tecnico, possono conservare  l'incarico  presso
la stessa impresa.