Art. 27. 
                       Casellario informatico 
  1. Presso l'Osservatorio per i  lavori  pubblici  e'  istituito  il
casellario informatico delle imprese qualificate.  Il  casellario  e'
formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle  SOA  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  5,  del  presente  regolamento,  e   delle
comunicazioni delle  stazioni  appaltanti  previste  dal  regolamento
generale. 
  2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i seguenti dati: 
  a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di
iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
  b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere  di
rappresentanza; 
  c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; 
  d)  data  di   cessazione   dell'efficacia   dell'attestazione   di
qualificazione; 
  e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione; 
  f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio  precedente
la data dell'ultima attestazione conseguita; 
  g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica  del
costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato; 
  h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti  figurativi
e dei canoni  per  attrezzatura  tecnica  sostenuto  nel  quinquennio
precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita; 
  i) natura ed importo dei lavori  eseguiti  in  ogni  categoria  nel
quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti
dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
  l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta'  o  in  locazione
finanziaria; 
  m) importo dei versamenti effettuati  all'INPS,  all'INAIL  e  alle
Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti; 
  n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita'; 
  o) eventuali procedure concorsuali pendenti; 
  p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di  lavori
ovvero  gravi  inadempienze  contrattuali,   anche   in   riferimento
all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e  degli  obblighi
derivanti  da  rapporto  di   lavoro,   comunicate   dalle   stazioni
appaltanti; 
  q) eventuali  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato  o  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti,  degli
amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati  contro  la
pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede  pubblica  o  il
patrimonio; 
  r) eventuali  provvedimenti  di  esclusione  dalle  gare  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  7,  della  legge  adottati  dalle  stazioni
appaltanti; 
  s)  eventuali  falsita'  nelle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai
requisiti e alle condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle
procedure  di  gara,  accertate  in  esito  alla  procedura  di   cui
all'articolo 10, comma l-quater, della legge; 
  t) tutte  le  altre  notizie  riguardanti  le  imprese  che,  anche
indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono  dall'Osservatorio
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. 
  3. Le imprese sono  tenute  a  comunicare  all'Osservatorio,  entro
trenta giorni  dal  suo  verificarsi,  ogni  variazione  relativa  ai
requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17. 
  4.  Le  stazioni  appaltanti  inviano  alla  fine  dei  lavori  una
relazione  dettagliata  sul  comportamento  dell'impresa  esecutrice,
redatta secondo la scheda tipo definita dall'autorita'  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. 
  5. I dati del casellario di cui al comma 2  sono  resi  pubblici  a
cura dell'Osservatorio e sono a disposizione  di  tutte  le  stazioni
appaltanti per  l'individuazione  delle  imprese  nei  cui  confronti
sussistono cause di esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di
lavori pubblici. 
  6. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  riguardanti  le
imprese contenute  nel  casellario  sono  riservati  e  tutelati  nel
rispetto della normativa vigente  fatte  salve  le  segnalazioni  cui
devono provvedere le stazioni appaltanti. 
 
          Note all'art. 27:
            -  Per  il  testo  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale vedasi nelle note all'art. 17.
            -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  7,  della  legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,
          vedasi nelle note all'art. 1.
            -  Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater, della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni vedasi
          nelle note all'art. 3.