Art. 27. Casellario informatico 1. Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici e' istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario e' formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale. 2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati: a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza; c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione; e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione; f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato; h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita; i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in locazione finanziaria; m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti; n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita'; o) eventuali procedure concorsuali pendenti; p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti; q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio; r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti; s) eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma l-quater, della legge; t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. 3. Le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17. 4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall'autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici. 6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale vedasi nelle note all'art. 17. - Per il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni vedasi nelle note all'art. 3.