Art. 28. 
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore  a  150.000
                                euro 
  l . Fermo restando quanto  previsto  dal  regolamento  generale  in
materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
qualora   in   possesso   dei   seguenti    requisiti    di    ordine
tecnico-organizzativo: 
  a)  importo  dei  lavori  eseguiti  direttamente  nel   quinquennio
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non   inferiore
all'importo del contratto da stipulare; 
  b) costo complessivo sostenuto  per  il  personale  dipendente  non
inferiore al 15% dell'importo dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso  in  cui  il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto  richiesto,  l'importo  dei  lavori   e'   figurativamente   e
proporzionalmente ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale
richiesta; l'importo dei lavori cosi'  figurativamente  ridotto  vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui  alla  lettera
a); 
  c) adeguata attrezzatura tecnica. 
  2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici  e
per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato  nel
quinquennio antecedente la data di  pubblicazione  del  bando  lavori
analoghi per importo pari  a  quello  dei  lavori  che  si  intendono
eseguire,  e  presentare  l'attestato  di  buon  esito  degli  stessi
rilasciato dalle autorita' eventualmente  preposte  alla  tutela  dei
beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 
  3. I  requisiti  sono  determinati  e  documentati  secondo  quanto
previsto dal presente titolo, e dichiarati  in  sede  di  domanda  di
partecipazione o di offerta; la loro sussistenza e'  accertata  dalla
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.