Art. 29 
                       Disciplina transitoria 
  l . A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, le imprese non ancora in possesso  della  qualificazione
secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare
lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di  affidamento
secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32. 
  2. I requisiti richiesti ai sensi  degli  articoli  31  e  32  sono
riferiti al quinquennio antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
bando di gara,  e  sono  determinati  e  documentati  secondo  quanto
previsto al titolo III; il  relativo  possesso  e'  dichiarato  dalle
imprese in sede di domanda di  partecipazione  o  di  offerta  ed  e'
accertato dalle stazioni appaltanti secondo le  disposizioni  vigenti
in materia. 
  3. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di
esclusione  dalle  gare  per  l'affidamento  di  lavori  pubblici  di
qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto  previsto
dall'articolo 17, commi 1 e 3.