Art. 3. Categorie e classifiche 1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I fino a L. 500.000.000 euro 258.228 II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457 III fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913 IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284 V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569 VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138 VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 VIII oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276). 6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della legge. 7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonche' per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto e' accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione e' comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea. 8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art.10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca: "1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La suddetta richiesta e', altresi, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione". - Per il testo dell'art. 8, comma 11-bis, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), ed f), della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 8.