Art. 3. 
                       Categorie e classifiche 
  1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per
categorie di opere specializzate, nonche'  per  prestazioni  di  sola
costruzione e per  prestazioni  di  progettazione  e  costruzione,  e
classificate, nell'ambito delle categorie  loro  attribuite,  secondo
gli importi di cui al comma 4. 
  2.  La  qualificazione  in  una  categoria  abilita   l'impresa   a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate
o consorziate la medesima disposizione si applica con  riferimento  a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  dell'importo
dei lavori a base di gara. 
  3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 
  4. Le classifiche sono stabilite  secondo  i  seguenti  livelli  di
importo: 
 
 
I fino a L. 500.000.000 euro 258.228 
 
II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457 
 
III fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913 
 
IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284 
 
V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569 
 
VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138 
 
VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 
 
VIII oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 
 
 
  5.  L'importo  della  classifica  VIII  (illimitato)  ai  fini  del
rispetto  dei  requisiti  di  qualificazione   e'   convenzionalmente
stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276). 
  6. Per gli appalti di  importo  a  base  di  gara  superiore  a  L.
40.000.000.000   (euro    20.658.276),    l'impresa,    oltre    alla
qualificazione  conseguita   nella   classifica   VIII,   deve   aver
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione  del
bando, una  cifra  d'affari,  ottenuta  con  lavori  svolti  mediante
attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a
base di gara; il requisito  e'  comprovato  secondo  quanto  previsto
all'articolo 18, commi 3 e 4,  ed  e'  soggetto  a  verifica  secondo
l'articolo 10, comma 1-quater, della legge. 
  7. Per le imprese stabilite  in  altri  Stati  aderenti  all'Unione
europea la qualificazione di  cui  al  presente  regolamento  non  e'
condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di
lavori pubblici, nonche' per l'affidamento dei  relativi  subappalti.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge  per  le  imprese
stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza  dei
requisiti prescritti per la  partecipazione  delle  imprese  italiane
alle gare  di  appalto  e'  accertata  in  base  alla  documentazione
prodotta secondo  le  normative  vigenti  nei  rispettivi  paesi.  La
qualificazione  e'  comunque  consentita,  alle   stesse   condizioni
richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli
Stati aderenti alla Unione europea. 
  8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per  prestazione
di progettazione e costruzione,  possono  partecipare  alle  relative
gare in associazione temporanea con i soggetti  di  cui  all'articolo
17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge. 
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.10,  comma  1-quater,  della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
            "1-quater.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
          di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
          della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
          capacita'   economico-finanziaria  e  tecnicoorganizzativa,
          eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
          documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
          invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
          confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
          partecipazione  o  nell'offerta,  i  soggetti aggiudicatori
          procedono  all'esclusione  del concorrente dalla gara, alla
          escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui  all'art.  4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
          misure  sanzionatorie  di  cui  all'art.  8,  comma  7.  La
          suddetta  richiesta  e',  altresi,  inoltrata,  entro dieci
          giorni  dalla  conclusione  delle operazioni di gara, anche
          all'aggiudicatario   e   al   concorrente   che   segue  in
          graduatoria,  qualora  gli  stessi non siano compresi fra i
          concorrenti  sorteggiati,  e  nel  caso  in  cui  essi  non
          forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni
          si  applicano  le  suddette  sanzioni  e  si  procede  alla
          determinazione  della nuova soglia di anomalia dell'offerta
          ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
            -  Per  il  testo dell'art. 8, comma 11-bis, della citata
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          si veda nelle note alle premesse.
            -  Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), ed
          f),  della  citata  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni, si veda in nota all'art. 8.