Art. 30. Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili 1. La stazione appaltante indica nel bando di gara: a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto; b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo piu' elevato fra quelle costituenti l'intervento; c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili. 2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 13 comma 7, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: "7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma".