Art. 30. 
  Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili 
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara: 
  a)  l'importo  complessivo  dell'opera   o   del   lavoro   oggetto
dell'appalto; 
  b) la  relativa  categoria  prevalente  e  la  relativa  classifica
secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; si  intende  prevalente
la  categoria  di  importo  piu'  elevato  fra   quelle   costituenti
l'intervento; 
  c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di
cui  si  compone  l'opera  o  il  lavoro,  diverse  dalla   categoria
prevalente, con i relativi  importi  e  categorie  che,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della  legge  11  febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte,  a  scelta  del
concorrente,  subappaltabili  o  affidabili  a  cottimo,  e  comunque
scorporabili. 
  2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del  comma  1,
lettera c), sono quelle di valore singolarmente  superiore  al  dieci
per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di
importo superiore a 150.000 euro. 
 
          Nota all'art. 30:
            -  Il  testo  dell'art. 13 comma 7, della citata legge 11
          febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca:
            "7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
          rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere per le quali
          sono  necessari  lavori  o componenti di notevole contenuto
          tecnologico  o  di  rilevante  complessita'  tecnica, quali
          strutture,  impianti  ed opere speciali, e qualora ciascuna
          di  tali  opere  superi  altresi' in valore il 15 per cento
          dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono essere
          affidate  in  subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
          soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
          in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
          costituire,  ai  sensi  del presente articolo, associazioni
          temporanee  di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
          che  definisce  altresi'  l'elenco  delle  opere  di cui al
          presente comma".