Art. 31. 
Appalti  di  importo  superiore  a  150.000  euro  ed  inferiore   al
              controvalore in euro di 5.000.000 di DSP 
  1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore  a
150.000 euro ed inferiore al controvalore in  euro  di  5.000.000  di
DSP, i cui bandi sono pubblicati entro  il  31  dicembre  2001,  sono
ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75  volte  l'importo
dell'appalto da affidare; 
  b) esecuzione di  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente
oggetto dell'appalto di importo non inferiore al  60%  di  quello  da
affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000  di
euro, la percentuale e' fissata al 40%; 
  c) costo complessivo sostenuto  per  il  personale  dipendente  non
inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla
cifra d'affari effettivamente realizzata; 
  d) dotazione stabile  di  attrezzatura  tecnica  secondo  i  valori
fissati dall'articolo 18,  comma  8,  riferiti  alla  cifra  d'affari
effettivamente  realizzata;  per  le  procedure  i  cui  bandi   sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto e' pari alla
meta'. 
  2. Nel caso in cui i requisiti richiesti  ai  sensi  del  comma  1,
lettere c) e d), non rispettino i valori previsti,  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la  cifra  d'affari
cosi figurativamente rideterminata  vale  per  la  dimostrazione  del
possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a). 
  3. A partire dal 1o gennaio 2001 i requisiti di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.