Art. 32. 
Appalti di importo pari  o  superiore  al  controvalore  in  euro  di
                          5.000.000 di DSP 
  1. Alle procedure di affidamento  di  appalti  di  importo  pari  o
superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP,  i  cui  bandi
sono pubblicati entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  sono  ammesse  le  imprese  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) cifra d'affari in lavori non  inferiore  a  due  volte  e  mezzo
l'importo dell'appalto da affidare; 
  b) esecuzione di  lavori,  realizzati  nella  categoria  prevalente
oggetto dell'appalto, di importo  non  inferiore  al  60%  di  quello
dell'appalto da affidare; 
  c) esecuzione di un  singolo  lavoro,  nella  categoria  prevalente
oggetto dell'appalto, di importo, non  inferiore  al  30%  di  quello
dell'appalto da affidare, ovvero,  in  alternativa,  di  due  lavori,
nella suddetta categoria  prevalente,  di  importo  complessivo,  non
inferiore al 40% di  quello  dell'appalto  da  affidare,  ovvero,  in
alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria  prevalente,  di
importo complessivo, non inferiore al 50% di quello  dell'appalto  da
affidare; 
  d) costo complessivo sostenuto  per  il  personale  dipendente  non
inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla
cifra d'affari effettivamente realizzata; 
  e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella meta' dei valori
fissati dall'articolo 18, comma 8,  riferiti  alla  cifra  di  affari
effettivamente realizzata. 
  2. Nel caso in cui i requisiti richiesti  ai  sensi  del  comma  1,
lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di  affari
cosi' figurativamente rideterminata vale  per  la  dimostrazione  del
possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Qualora il  concorrente  sia  un'associazione  temporanea  o  un
consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  d),  e)
ed e-bis), della legge, ogni  singolo  lavoro  cui  si  riferisce  il
requisito  fissato  dal  comma  1,  lettera  c),  deve  essere  stato
integralmente eseguito da una qualsiasi  delle  imprese  associate  o
consorziate. 
 
          Nota all'art. 32:
            -  Per  il testo dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed
          e-bis),  della  citata  legge  11 febbraio  1994,  n. 109 e
          successive modificazioni, vedasi note all'art. 8.