Art. 33. 
                         Disposizioni finali 
  1. L'ispettorato generale per l'Albo nazionale  dei  costruttori  e
per  i  contratti  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  assume   la
denominazione di ispettorato generale per i contratti con il  compito
di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento
delle gare e  alla  stipulazione  dei  contratti  per  l'appalto  dei
lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, nonche' alla stipulazione degli atti di  transazione
nell'interesse del Ministero  stesso.  All'ispettorato  e'  demandato
inoltre ogni  adempimento  relativo  alle  materie  che  residuano  a
seguito dell'abrogazione dell'Albo  nazionale  dei  costruttori,  con
particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e'  determinato  il  contingente  di
personale da assegnare all'ispettorato  nell'ambito  delle  dotazioni
organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici. 
  2. Ai sensi dell'articolo 8, commi  10  e  11,  della  legge,  sono
inefficaci le delibere assunte  dagli  organi  deliberanti  dell'Albo
nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta  entro  il
31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso. 
 
          Nota all'art. 33:
            -  Per  il testo dell'art. 8, comma 10 e 11, della citata
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          vedasi nelle note alle premesse.