Art. 5. Commissione consultiva 1. La commissione e' composta dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente; b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal Ministro competente; c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente; e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro competente; f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente; g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente; h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; i) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; l) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia; m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto; n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. 2. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'autorita'. 3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione. 4. La commissione e' convocata dal presidente dell'autorita', con preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare. 5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Per la partecipazione alle attivita' della commissione e' stabilito un compenso nella misura determinata dall'autorita' nei limiti delle risorse disponibili.