Art. 5. 
                       Commissione consultiva 
  1. La commissione e' composta dai seguenti componenti: 
  a)  un  rappresentante  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  con
funzioni di presidente, designato dal Ministro competente; 
  b) un rappresentante del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali designato dal Ministro competente; 
  c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato designato dal Ministro competente; 
  d) un rappresentante del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale designato dal Ministro competente; 
  e) un rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  designato  dal
Ministro competente; 
  f)  un  rappresentante  del  Ministero  dei   trasporti   e   della
navigazione designato dal Ministro competente; 
  g) un rappresentante  del  Ministero  della  difesa  designato  dal
Ministro competente; 
  h) due rappresentanti delle  regioni  e  delle  province  autonome,
designati dalla conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  i)  due  rappresentanti  dei  comuni  designati   dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani; 
  l) un rappresentante delle  province  designato  dall'Unione  delle
province d'Italia; 
  m) tre  rappresentanti  delle  categorie  lavoratrici  interessate,
designati  dalle  associazioni  che  hanno   sottoscritto   contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle  imprese  edili
ed affini o di comparto; 
  n) nove rappresentanti delle imprese designati  dalle  associazioni
nazionali di categoria che hanno  sottoscritto  contratti  collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini  o
di comparto. 
  2. Le attivita' di segreteria  della  commissione  sono  svolte  da
personale dell'autorita'. 
  3. La mancata designazione dei componenti di cui alle  lettere  h),
i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla  richiesta  non
costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione. 
  4. La commissione e' convocata dal presidente  dell'autorita',  con
preavviso  di  almeno  quindici  giorni  e  con  l'indicazione  delle
questioni da trattare. 
  5. I pareri della commissione sono assunti, in prima  convocazione,
con la presenza  di  almeno  meta'  dei  componenti  e  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione,
a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente. 
  6. Per  la  partecipazione  alle  attivita'  della  commissione  e'
stabilito un compenso nella  misura  determinata  dall'autorita'  nei
limiti delle risorse disponibili.