Art. 6. Nomina dei componenti della commissione 1. I membri della commissione sono nominati dall'autorita' e durano in carica per un triennio. 2. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'autorita' provvede alla loro sostituzione con le stesse modalita' previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.