Art. 6. 
               Nomina dei componenti della commissione 
  1. I membri della commissione sono nominati dall'autorita' e durano
in carica per un triennio. 
  2. In caso di dimissioni  di  uno  o  piu'  componenti  o  di  loro
cessazione dall'incarico  per  qualsiasi  altro  motivo,  l'autorita'
provvede alla loro sostituzione con le stesse modalita' previste  per
la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica
i loro predecessori.