Art. 7. 
 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli 
  1. Le societa' organismi  di  attestazione  sono  costituite  nella
forma delle societa' per azioni, la cui  denominazione  sociale  deve
espressamente comprendere la locuzione "organismi  di  attestazione";
la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. 
  2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad  un  miliardo  di
lire interamente versato. 
  3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo  svolgimento
dell'attivita' di attestazione secondo le norme del regolamento e  di
effettuazione  dei  connessi  controlli  tecnici  sull'organizzazione
aziendale e sulla produzione delle imprese  di  costruzione,  nonche'
sulla loro capacita' operativa ed economico-finanziaria. 
  4. La composizione e la  struttura  organizzativa  delle  SOA  deve
assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo  o
di collegamento, individuate secondo  quanto  previsto  dall'articolo
2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza  di
giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale,  finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. 
  5. Le SOA devono  dichiarare  e  adeguatamente  documentare,  entro
quindici giorni dal loro verificarsi, le  eventuali  circostanze  che
possano implicare la presenza di interessi  idonei  ad  influire  sul
requisito dell'indipendenza. 
  6. Ai fini del  controllo  e  della  vigilanza  sulla  composizione
azionaria   delle   SOA   e   sulla   persistenza    del    requisito
dell'indipendenza l'autorita' puo' richiedere, indicando  il  termine
per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle
societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario  ogni
informazione riguardante  i  nominativi  dei  rispettivi  soci  e  le
eventuali situazioni di controllo o di collegamento,  secondo  quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute  e  da  ogni
altro dato a loro disposizione. 
  7. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA: 
  a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato  preventivo,
o qualsiasi altra  situazione  equivalente  secondo  la  legislazione
vigente; 
  b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una  di
tali situazioni; 
  c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed
assistenziali previsti dalla vigente legislazione; 
  d)  qualora  nei  confronti  dei  propri   amministratori,   legali
rappresentanti, soci  diretti  o  indiretti,  direttori  tecnici  sia
pendente un procedimento per l'applicazione di una  delle  misure  di
prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o sussista una delle cause ostative previste  dell'articolo  10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  e)  qualora  nei  confronti  dei  propri   amministratori,   legali
rappresentanti o direttori tecnici e' stata pronunciata  sentenza  di
condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale
per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  affidabilita'   morale   o
professionale, o per delitti finanziari; 
  f)  che  nell'esercizio  della  propria  attivita'  si  sono   rese
responsabili di errore professionale grave formalmente accertato; 
  g)  che  hanno   reso   false   dichiarazioni   o   fornito   falsa
documentazione in merito alle informazioni loro richieste. 
  8. Le SOA comunicano all'autorita'  l'eventuale  sopravvenienza  di
fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7. 
  9. La mancata risposta a richieste dell'autorita'  nel  termine  di
trenta giorni, o la mancata comunicazione  di  cui  al  comma  8  nel
medesimo termine, o la comunicazione di  informazioni  non  veritiere
implicano l'applicazione delle  sanzioni  previste  dall'articolo  4,
comma 7, della legge e possono nei  casi  piu'  gravi  comportare  la
revoca dell'autorizzazione. 
 
          Note all'art. 7:
            - Il testo dell'art. 2359 del codice civile reca:
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
            1)  le  societa'  in  cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le  societa'  che  sono  sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai  fini  dell'applicazione  dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate  a  societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono   considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo  se  la  societa' ha azioni quotate in borsa a conti
          annuali e consolidati".
            -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.
          1423  (Misure  di  prevenzione  nei confronti delle persone
          pericolose  per  la sicurezza e per la pubblica moralita'),
          reca:
            "Art.  3.  -  Alle  persone  indicate nell'art. 1 che non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
            Alla  sorveglianza  speciale  puo' essere aggiunto ove le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
          dimora abituale o in una o piu' Province.
            Nei  casi  in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale".
            - Il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
          (Disposizioni contro la mafia), reca:
            "Art.  10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con  provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
          possono ottenere:
            a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
            b) concessioni  di  acque  pubbliche  e  diritti  ad esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
            c) concessioni  di  costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici;
            d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di
          opere,    beni    e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
            e) altre   iscrizioni   o   provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
            f)  contributi,  finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o  erogati  da  pane  dello Stato, di altri enti pubblici o
          delle  Comunita'  europee,  per lo svolgimento di attivita'
          imprenditoriali.
            2.  Il  provvedimento  definitivo  di  applicazione della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle   licenze,  autorizzazioni  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
            3.   Nel   corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti in cui ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
            4.  Il  tribunale  dispone  che  i divieti e le decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
            5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui ai comma 1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
            5-bis.  Salvo  che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
            5-ter.  Le  disposizioni  dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per  uno  dei delitti di cui all'articolo 51,
          comnu 3-bis, del codice di procedura penale".
            -  Per  il  testo  dell'art.  444  del  codice  civile di
          procedura penale vedasi in note all'art. 17.
            -  Per  il testo dell'art. 4, comma 7, della citata legge
          11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni, si
          veda in nota all'art. 2.