Art. 8. 
                      Partecipazioni azionarie 
  1. Non  possono  possedere,  a  qualsiasi  titolo,  direttamente  o
indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i  soggetti
indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della
legge, nonche' le regioni e le province autonome. 
  2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle
stazioni appaltanti possono possedere azioni di una  SOA  nel  limite
massimo complessivo del 20% del capitale  sociale,  ed  ognuna  delle
associazioni nella misura massima del 10%. Al fine  di  garantire  il
principio dell'uguale partecipazione  delle  parti  interessate  alla
qualificazione,  la  partecipazione  al  capitale  da   parte   delle
associazioni di imprese e' ammessa qualora nella medesima SOA vi  sia
partecipazione in uguale misura da parte di associazione di  stazioni
appaltanti e viceversa. 
  3. Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  azionaria  in  una
SOA, deve darne preventiva comunicazione all'autorita'. 
  4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni
azionarie  trasferite   tramite   societa'   controllate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque
tramite interposta persona. 
  5. L'autorita', entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  puo'
vietare  il  trasferimento  della  partecipazione  quando  essa  puo'
influire  sulla  correttezza  della  gestione  della   SOA   o   puo'
compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7,
comma 4; il decorso del termine senza che  l'autorita'  adotti  alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. 
  6. Il trasferimento della partecipazione, una  volta  avvenuto,  e'
comunicato all'autorita' e alla SOA. 
 
          Note all'art. 8:
            -  Per  il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge
          11  febbbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, si
          veda in nota all'art. 1.
            -  Il  testo  dell'art.  10,  comma 1, della citata legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
            "1.   Sono   ammessi  a  partecipare  alle  procedure  di
          affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
            a) le  imprese  individuali, anche artigiane, le societa'
          commerciali,    le   societa'   cooperative,   secondo   le
          disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
            b) i  consorzi  fra  societa' cooperative di produzione e
          lavoro  costituiti  a  norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
          artigiane  di  cui  alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
          base  delle  disposizioni  di cui agli articoli 5 e 9 della
          presente legge;
            c) i  consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
          commerciali,  societa'  cooperative di produzione e lavoro,
          secondo  le  disposizioni di cui all'art. 12 della presente
          legge;
            d) le  associazioni temporanee di concorrenti, costituite
          dai  soggetti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), i quali,
          prima  della  presentazione dell'offerta, abbiano conferito
          mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza ad uno di
          essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in
          nome  e  per  conto proprio e dei mandanti; si applicano al
          riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
            e)  i  consorzi  di  concorrenti di cui all'art. 2602 del
          codice  civile,  costituiti  tra  i  soggetti  di  cui alle
          lettere  a),  b) e c), del presente comma anche in forma di
          societa'  ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
          applicano  al  riguardo  le disposizioni di cui all'art. 13
          della presente legge;
            e-bis)  i  soggetti che abbiano stipulato il contratto di
          gruppo  europeo  di  interesse economico (GEIE ai sensi del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni di cui all'art. 13".
            -  Il  testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge 11
          febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
            "1.    Le   prestazioni   relative   alla   progettazione
          preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione
          dei     lavori    ed    agli    incarichi    di    supporto
          tecnico-amministrativo   alle  attivita'  del  responsabile
          unico  del  procedimento  e  del  dirigente competente alla
          formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono
          espletate;
            a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
            b)   dagli   uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli  articoli  24,  25  e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e successive modificazioni;
            c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di
          cui   le  singole  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          avvalersi per legge;
            d)  da  liberi  professionisti singoli od associati nelle
          forme  di  cui  alla  legge  23 novembre  1939,  n. 1815, e
          successive modificazioni;
            e)  dalle  societa'  di professionisti di cui al comma 6,
          lettera a);
            f)  dalle  societa'  di  ingegneria  di  cui  al comma 6,
          lettera b);
            g) da  raggruppamenti  temporanei costituiti dai soggetti
          di  cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili".
            -  Per  il testo dell'art. 2359 del codice civile, vedasi
          in nota all'art. 7.