Art. 2. Disciplina del personale del C.S.M. l. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento: a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale; b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere; c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attivita' svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto "Ministeri"; d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalita' di adeguamento alle norme contrattuali del comparto "Ministeri", relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalita' di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terra' conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Ministeri", adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del C.S.M.; e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia; f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennita' del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attivita' presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennita' possono essere correlati a particolari attivita' di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative. 2. Il regolamento di cui al comma 1 non puo' comportare nuovi oneri a carico dello Stato, ne' oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.