Art. 2.
                 Disciplina del personale del C.S.M.
  l.  Il  C.S.M.,  su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina
con proprio regolamento:
    a)  gli  organi  competenti  ad  adottare  atti di organizzazione
riguardanti il personale;
    b)  le  procedure  concorsuali  pubbliche per il reclutamento del
personale e l'ordinamento delle carriere;
    c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di
profili professionali propri delle attivita' svolte presso il C.S.M.,
nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal
comparto "Ministeri";
    d)  le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione
dei  rapporti  di  lavoro;  le  modalita'  di  adeguamento alle norme
contrattuali  del  comparto "Ministeri", relative allo sviluppo delle
carriere;  i  diritti  e  i  doveri  dei  dipendenti; le sanzioni e i
procedimenti  disciplinari;  l'orario e i turni di lavoro; i limiti e
le  modalita'  di  esercizio  dei  poteri di gestione dei rapporti di
lavoro.  Nel  disciplinare  tali istituti il regolamento terra' conto
dei   contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro  del  comparto
"Ministeri",  adeguandone  la  disciplina  alle  specifiche  esigenze
funzionali ed organizzative del C.S.M.;
    e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura
eguale   a   quello   previsto   per   il   personale   di  posizione
economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;
    f)  il  trattamento economico accessorio del personale di ruolo e
le  indennita'  del  personale  non  appartenente  al  ruolo  di  cui
all'articolo  1  che  svolga  la  propria  attivita' presso il C.S.M.
Trattamenti  accessori  ed  indennita'  possono  essere  correlati  a
particolari  attivita'  di  servizio,  in  relazione  alle specifiche
esigenze funzionali e organizzative.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 non puo' comportare nuovi oneri
a  carico  dello  Stato,  ne'  oltrepassare  i limiti della dotazione
finanziaria del C.S.M.