Art. 3 Contratti di collaborazione continuativa l. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente, anche per periodi determinati. 2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di dieci unita'; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto. 4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.