Art. 3
              Contratti di collaborazione continuativa

  l.   Il   C.S.M.,  nei  limiti  dei  fondi  stanziati  per  il  suo
funzionamento,    puo'    stipulare   contratti   di   collaborazione
continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita'
e  specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare
del vicepresidente, anche per periodi determinati.
  2.  I  contratti  di  cui al comma 1 non possono riguardare piu' di
dieci   unita';   scadono   automaticamente   alla  cessazione  della
consiliatura;  non possono essere rinnovati e non possono convertirsi
in contratti a tempo indeterminato.
  3.  I  tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il
relativo    compenso    devono   essere   definiti   all'atto   della
sottoscrizione del contratto.
  4.  Qualora  i  collaboratori  di  cui  al  comma  1 siano pubblici
dipendenti,  sono  posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza
alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.