Art. 5
                       Disciplina transitoria

  l.   In   sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto  ed
immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo
2,  il  personale  del  Ministero  della giustizia che occupa i posti
previsti  dalla  precedente pianta organica istituita dall'articolo 1
della  legge  9  dicembre  1977,  n.  908, e attualmente definita con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio
1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
  2.  Il  Comitato  di  Presidenza procede ad apposita valutazione ai
fini  dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per
la   qualifica   corrispondente   a   quella  di  provenienza  e  con
salvaguardia   dell'anzianita'   e   del   trattamento  economico  in
godimento.
  3.  Il  C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda
d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
  4.   In   sede   di  prima  applicazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 2, e comunque entro un anno dall'emanazione del predetto
regolamento,  il  C.S.M.,  per  esigenze di funzionalita' dei singoli
servizi,  e  limitatamente  alle  professionalita'  piu' elevate, nel
rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28  luglio  1999, n. 266, puo' coprire i posti vacanti e per non piu'
di   dieci   unita'  mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti  di
amministrazioni  pubbliche  a  norma  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
  5.  Il  personale  in  servizio  che  non  risultasse vincitore dei
concorsi   pubblici   indetti   dal   C.S.M.   e'   restituito   alle
amministrazioni  di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in
soprannumero,  in  una sede di servizio nel comune di Roma o in altra
localita'  indicata  dal  medesimo  dipendente,  nel  rispetto  delle
procedure  di  programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  6.  Fino  alla completa copertura della pianta organica conseguente
all'espletamento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche, il C.S.M.
puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2000

                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Diliberto, Ministro della giustizia
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 5:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della legge 9
          dicembre  1977,  n.  908 (Composizione della segreteria del
          Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori
          ruolo dei magistrati per incarichi speciali):
              "Art.  1. - L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
          gia'  sostituito  dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1967,
          n. 1198, e' sostituito dal seguente:
              "La    segreteria   del   Consiglio   superiore   della
          magistratura  e'  costituita,  nell'ambito  degli  organici
          complessivi  dei  rispettivi  ruoli  del  personale,  da un
          magistrato  di  Cassazione nominato alle funzioni direttive
          superiori  o da un magistrato di Cassazione, che la dirige,
          e  da  undici  magistrati  di  Cassazione,  di appello o di
          tribunale.
              All'ufficio  di  segreteria  sono addetti inoltre venti
          funzionari  della  carriera  direttiva  delle cancellerie e
          segreterie  giudiziarie  di qualifica inferiore a quella di
          primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di
          concetto,  trentasei  coadiutori  dattilografi  giudiziari,
          ventidue  commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro
          ausiliari autisti.
              I   magistrati   della  segreteria  sono  nominati  con
          deliberazione  del  Consiglio superiore della magistratura,
          sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
              Il  personale  di  cui  al secondo comma e' destinato o
          trasferito  dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito
          il Consiglio superiore della magistratura.
              La segreteria dipende dal comitato di presidenza ".
              - Il  D.P.C.M.  6 luglio 1999 reca: "Ripartizione delle
          dotazioni          organiche          del         personale
          amministrativo-giudiziario   nelle   strutture  centrali  e
          periferiche  dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero
          di grazia e giustizia".
              - Per  il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge 28
          luglio 1999, n. 266, vedi nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.   33   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni  diverse).  -  1. Nell'ambito  del medesimo
          comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
          in   organico  mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti
          appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
          amministrazioni,  che facciano domanda di trasferimento. Il
          trasferimento      e'      disposto     previo     consenso
          dell'amministrazione di appartenenza.
              2. Il  trasferimento  di personale fra comparti diversi
          avviene  a  seguito  di  apposito  accordo stipulato fra le
          amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed
          i  criteri  per il trasferimento dei lavoratori in possesso
          di  specifiche  professionalita',  tenuto  conto  di quanto
          stabilito ai sensi del comma 3.
              3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dai commi 1 e 2".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 39 della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica):
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2. Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
              3. Il  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle   procedure   concorsuali   avviate   alla  data  del
          27 settembre  1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
          e  24  del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni.  Le  disposizioni  del  presente articolo si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o  derogatorie.  Fino  al  31 dicembre  2001,  in relazione
          all'attuazione  dell'art.  89  del  testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle
          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei
          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
          professionale.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese  quelle relative al personale gia' in servizio con
          diversa  qualifica  o  livello  presso  la medesima o altra
          amministrazione  pubblica.  Il  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno,  entro  il  31 gennaio,  prevede criteri, modalita' e
          termini  anche  differenziati  delle assunzioni da disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto  delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
          amministrazioni   per  il  pieno  adempimento  dei  compiti
          istituzionali.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 umta' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d)    la    prova    attitudinale    deve   svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati le cui graduatorie siano state approvate decorrre
          dal  1o  gennaio  1994 secondo quanto previsto dall'art. 1,
          comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama
          le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore   al  25  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per  cento  di  quella  a  tempo  pieno  o con contratto di
          formazione  e  lavoro,  ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n 29, e successive
          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
          complessivamente   sul   totale   delle  assunzioni  ed  e'
          verificata  al  termine  dell'anno  1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, mdustria,
          artigianato  e  agricoltura,  le  aziende  e  gli  enti del
          servizio  sanitario nazionale, le universita' e gli enti di
          ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          comma  1  finalizzandoli  alla  riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
          dell'art.  1  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15 maggio  1997,  n.  127, le parole "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio".