IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201; Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il quale prevede che con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 9; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-15017 del 4 ottobre 1999); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai soggetti residenti negli Stati indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), e comma 5 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. Il possesso delle quote o azioni e' attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia. 2. All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo. 3. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.