Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i soggetti non residenti presentano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, apposita richiesta di pagamento alla societa' di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i proventi sono percepiti. Nella richiesta sono contenuti i seguenti dati: a) le generalita' del soggetto non residente; b) il codice di identificazione estero attribuito dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, da una Autorita' amministrativa; c) lo Stato estero di residenza e relativo codice ed eventualmente Stato federato; d) la localita' di residenza estera e relativo indirizzo; e) la dichiarazione di non rientrare tra le categorie di soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917; f) la denominazione dell'organismo di investimento; g) l'ammontare del provento conseguito e maturato. Per le quote o azioni acquistate o sottoscritte anteriormente al 1o luglio 1998 e' indicato l'ammontare del provento conseguito e maturato a decorrere dalla medesima data. 2. All'atto della richiesta i soggetti non residenti presentano, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 1, una ulteriore attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo. 3. La predetta attestazione si presenta solo nel caso in cui sia decorso il periodo di un anno dalla data di presentazione dell'attestazione dell'autorita' fiscale, prevista dall'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda nelle note all'art. 1. - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: "4. L'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno ed i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio dell'anno successivo. 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo di imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le con-dizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate ". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato".