Art. 2.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  i  soggetti non
residenti  presentano,  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato
decreto  legislativo  21 novembre 1997, n. 461, apposita richiesta di
pagamento  alla  societa'  di  gestione  del  fondo,  alla SICAV o al
soggetto  incaricato  del collocamento in Italia delle quote o azioni
di  cui  all'articolo  8,  comma 4, del medesimo decreto legislativo,
entro  il  31 dicembre  dell'anno  in  cui i proventi sono percepiti.
Nella richiesta sono contenuti i seguenti dati:
    a) le generalita' del soggetto non residente;
    b) il  codice di identificazione estero attribuito dall'Autorita'
fiscale  del  Paese  di  residenza  o,  in mancanza, da una Autorita'
amministrativa;
    c) lo   Stato   estero   di   residenza   e  relativo  codice  ed
eventualmente Stato federato;
    d) la localita' di residenza estera e relativo indirizzo;
    e) la dichiarazione di non rientrare tra le categorie di soggetti
residenti  negli  Stati  o  territori  a  regime fiscale privilegiato
individuati  nel  decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi
del  comma  7-bis  dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del
22 dicembre 1986, n. 917;
    f) la denominazione dell'organismo di investimento;
    g) l'ammontare del provento conseguito e maturato. Per le quote o
azioni  acquistate  o sottoscritte anteriormente al 1o luglio 1998 e'
indicato  l'ammontare  del provento conseguito e maturato a decorrere
dalla medesima data.
  2.  All'atto  della  richiesta i soggetti non residenti presentano,
unitamente  alle  attestazioni  di  cui all'articolo 1, una ulteriore
attestazione  dell'Autorita'  fiscale  competente  dello  Stato ove i
soggetti  risiedono  dalla  quale  risulti  la  residenza nello Stato
medesimo.
  3.  La  predetta  attestazione si presenta solo nel caso in cui sia
decorso   il   periodo   di  un  anno  dalla  data  di  presentazione
dell'attestazione  dell'autorita'  fiscale, prevista dall'articolo 1,
comma 2.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma  1, del decreto
          legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, si veda nelle note
          all'art. 1.
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8, comma
          4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
              "4.  L'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
          n.   512,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          25 novembre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente:
              "Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento
          mobiliare  autorizzati al collocamento nel territorio dello
          Stato  ai  sensi  del  decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956,
          n.  786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
          imposte  sui  redditi.  Le  ritenute operate sui redditi di
          capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano
          la  ritenuta  prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
          600,  sugli  interessi ed altri proventi dei conti correnti
          bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
          superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
          le  ritenute  del  12,50  per  cento previste dai commi 3 e
          3-bis  dell'art.  26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e
          dal  comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
          77.
              2. Sulla  parte  del risultato della gestione del fondo
          maturato  in  ciascun anno proporzionalmente corrispondente
          alle  quote  collocate  nello Stato, il soggetto incaricato
          del  collocamento  e' tenuto a versare un ammontare pari al
          12,50  per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
          sostitutiva.  Il  risultato  della  gestione  si  determina
          sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo alla
          fine    dell'anno   al   lordo   dell'imposta   sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle
          sottoscrizioni   effettuate   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno  ed  i
          proventi  di  partecipazione  ad  organismi di investimento
          collettivo  del  risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
          nonche'  i  proventi  esenti e quelli soggetti a ritenuta a
          titolo  d'imposta.  Nel  caso  di  fondi  comuni  avviati o
          cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
          dell'anno  si  assume  il patrimonio alla data di avvio del
          fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
          assume  il  patrimonio  alla  data di cessazione del fondo.
          L'imposta  sostitutiva  e'  versata dal soggetto incaricato
          del    collocamento   nel   territorio   dello   Stato   al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato, competente in ragione
          del  domicilio  fiscale della societa' entro il 28 febbraio
          dell'anno successivo.
              3.  Il  risultato negativo della gestione di un periodo
          di  imposta,  risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
          essere   computato   in  diminuzione  dal  risultato  della
          gestione  dei  periodi  di imposta successivi, per l'intero
          importo  che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
          o  in  parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
          risultato  di  gestione  di  altri fondi da essa gestiti, a
          partire  dal medesimo periodo di imposta in cui e' maturato
          il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a
          favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
          uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  con-dizioni  e  le  modalita' per effettuare
          l'utilizzo  del  risultato  negativo  di gestione di cui al
          presente  comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
          in corso d'anno.
              4.  I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
          per  cento  del loro importo. Le rettifiche di valore delle
          quote  sono  ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
          che  eccede  i maggiori valori iscritti in bilancio che non
          hanno  concorso a formare il reddito. Per la determinazione
          dei  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni ai fondi si
          applica  il  comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              5.    Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
          collocamento   nel   territorio  dello  Stato  presenta  la
          dichiarazione   del   risultato   di   gestione  imponibile
          conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
          altresi',   i   dati   necessari   per   la  determinazione
          dell'imposta  sostitutiva  dovuta. La dichiarazione e' resa
          su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
          finanze.    Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni  anche  penali, i rimborsi ed il
          contenzioso  si  applicano  le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi.
              6.   Il   soggetto   incaricato  del  collocamento  nel
          territorio  dello  Stato provvede altresi' agli adempimenti
          stabiliti  dagli  articoli  7 e 9 con riferimento al valore
          dei  titoli  collocati  nel  territorio dello Stato ed alle
          operazioni ivi effettuate ".
              -  Si  trascrive,  di  seguito,  il testo dell'art. 76,
          comma  7-bis,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
                "7-bis.  Non sono ammesse in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  e societa' domiciliate
          fiscalmente  in  Stati  o  territori  non appartenenti alla
          Comunita'   economica  europea  aventi  un  regime  fiscale
          privilegiato,   le   quali  direttamente  o  indirettamente
          controllano   l'impresa,   ne   sono   controllate  o  sono
          controllate  dalla  stessa societa' che controlla l'impresa
          ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile. Si considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi  conseguiti  dalle predette societa' ad imposizione
          nella  misura  determinata complessivamente con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o   i   territori   esteri   aventi   un   regime   fiscale
          privilegiato".