Art. 3.
  1.   Ai  fini  della  determinazione  dei  proventi  conseguiti  in
relazione  ad  azioni o quote sottoscritte o acquistate anteriormente
al  1o luglio 1998, il valore medio ponderato si assume moltiplicando
il  numero  delle  quote o azioni possedute alla predetta data per il
valore  della  quota  o  azione rilevato dai prospetti periodici alla
medesima data.