Art. 5.
  1. I soggetti non residenti di cui all'articolo 1 che sottoscrivono
o  acquistano  quote o azioni di organismi di investimento collettivo
di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della
gestione  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  4,  del citato decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n.  461,  presentano  all'atto della
sottoscrizione  o  dell'acquisto  delle quote o azioni e del riscatto
alla  societa'  di  gestione  del  fondo  comune  o  alla  SICAV  una
dichiarazione  contenente  i  dati indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettere  da  a)  a e), nonche' un'attestazione dell'Autorita' fiscale
competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la
residenza nello Stato medesimo.
  2.  La  predetta  attestazione produce effetti per il periodo di un
anno dalla data di presentazione.
  3.  In  caso  di  cessione  di  quote  o azioni di cui al comma 1 i
soggetti  che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini
dell'applicazione  del  regime di esenzione previsto dall'articolo 9,
comma   4,   del   citato   decreto  legislativo  n.  461  del  1997,
l'annotazione  del  trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto
ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile.
  4.  La  societa'  di  gestione  o  la  SICAV trasmettono alla banca
depositaria  i  dati  e  le  notizie  contenuti  nella documentazione
prevista  dal  comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi
nonche' al riscatto delle quote o azioni.
 
          Note all'art. 5:
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
          4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
                "4.  Nel caso di organismi di investimento collettivo
          di   diritto   italiano   le  cui  quote  od  azioni  siano
          sottoscritte  esclusivamente  da  soggetti non residenti di
          cui  al  primo  periodo del comma 3, gli organismi medesimi
          sono  esenti  dall'imposta  sostitutiva sul risultato della
          gestione  di  cui  all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n.
          77.  Qualora  venga  richiesta  dal  soggetto non residente
          l'emissione  di  certificati  al  portatore rappresentativi
          delle  quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui
          risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi
          titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al
          primo  periodo del precedente comma 3, sull'intero provento
          afferente  le  quote,  dal  momento della sottoscrizione al
          momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
          gli  organismi  di  investimento  in  valori  mobiliari, di
          diritto  estero  situati  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
          o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
          all'art.  10-ter  della  citata  legge n. 77 del 1983, come
          modificato  dall'art.  8, comma 5. La ritenuta e' applicata
          dalla  banca depositaria dell'organismo di investimento. La
          banca     depositaria     e'     tenuta     a    comunicare
          all'Amministrazione   finanziaria,   con   riferimento   ai
          proventi  distribuiti  e  alle  somme  erogate  a fronte di
          riscatti   nel   periodo  di  imposta  precedente,  i  dati
          identificativi   dei   soggetti   beneficiari  delle  somme
          comunque erogate dall'organismo di investimento".
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 2022 del
          codice civile:
              "Art.  2022  (Trasferimento). - 1. Il trasferimento del
          titolo  nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
          dell'acquirente  sul titolo e nel registro dell'emittente o
          col   rilascio  di  un  nuovo  titolo  intestato  al  nuovo
          titolare.  Del  rilascio  deve essere fatta annotazione nel
          registro.
              2.  Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore
          di  un'altra  persona,  o il rilascio di un nuovo titolo ad
          essa  intestato,  deve  provare  la  propria identita' e la
          propria  capacita'  di disporre, mediante certificazione di
          un  notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il
          rilascio  e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire
          il  titolo  e  dimostrare  il  suo  diritto  mediante  atto
          autentico.
              3.  Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte
          a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
              4.  L'emittente  che  esegue  il trasferimento nei modi
          indicati    dal   presente   articolo   e'   esonerato   da
          responsabilita', salvo il caso di colpa".