Art. 5. 1. I soggetti non residenti di cui all'articolo 1 che sottoscrivono o acquistano quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, presentano all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni e del riscatto alla societa' di gestione del fondo comune o alla SICAV una dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonche' un'attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo. 2. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione. 3. In caso di cessione di quote o azioni di cui al comma 1 i soggetti che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile. 4. La societa' di gestione o la SICAV trasmettono alla banca depositaria i dati e le notizie contenuti nella documentazione prevista dal comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi nonche' al riscatto delle quote o azioni.
Note all'art. 5: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: "4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote od azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo di imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 2022 del codice civile: "Art. 2022 (Trasferimento). - 1. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. 2. Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. 3. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente. 4. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa".