Art. 6. 1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di attestazione adottato per la procedura stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nella richiesta di pagamento prevista dall'articolo 2 possono essere omessi i dati indicati nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da a) a e). Alla richiesta si allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito dei titoli di cui all'articolo 1. 2. Nel caso di quote o azioni indicate dall'articolo 5, il modello di attestazione di cui al comma 1 e' utilizzato dal beneficiario dei proventi in sostituzione della documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. 3. Il beneficiario dei proventi e' tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.
Note all'art. 6: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; "Art. 7. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire: a) un'attestazione dell'Autorita' fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformita' al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono". - Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art. 5.