Art. 6.
  1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di
attestazione  adottato per la procedura stabilita dall'articolo 7 del
decreto  legislativo  1o aprile  1996,  n.  239,  nella  richiesta di
pagamento  prevista  dall'articolo  2  possono  essere  omessi i dati
indicati  nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da a) a e). Alla
richiesta  si  allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito
dei titoli di cui all'articolo 1.
  2.  Nel caso di quote o azioni indicate dall'articolo 5, il modello
di  attestazione di cui al comma 1 e' utilizzato dal beneficiario dei
proventi  in  sostituzione  della documentazione prevista dal comma 1
del medesimo articolo.
  3.   Il   beneficiario   dei   proventi   e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente  ai  soggetti  indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4,
del  citato  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  461,  ogni
circostanza  che  osti all'applicazione del pagamento della somma del
15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  trascrive,  di seguito, il testo dell'art. 7 del
          citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
              "Art.  7.  -  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6,
          comma  1,  i  soggetti  non  residenti  ivi indicati devono
          depositare,  direttamente o indirettamente, i titoli presso
          una  banca  o  una  societa'  di  intermediazione mobiliare
          residente,  ovvero  una stabile organizzazione in Italia di
          banche  o  di  societa'  di  intermediazione  mobiliare non
          residenti,   che   intrattiene   rapporti  diretti  in  via
          telematica  con  il  Ministero delle finanze - Dipartimento
          delle entrate.
              2.  La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
          cui al comma 1 deve acquisire:
                a) un'attestazione  dell'Autorita' fiscale competente
          del  Paese  ove  l'effettivo  beneficiario dei proventi dei
          titoli  ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza
          delle  condizioni  di  cui  all'art. 6. L'attestazione deve
          essere  redatta  in  conformita'  al  modello  previsto dal
          decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino
          al    31 gennaio   dell'anno   successivo   a   quello   di
          presentazione;
                b) i  dati  identificativi del soggetto non residente
          effettivo  beneficiario dei proventi dei titoli depositati,
          nonche'  il codice identificativo del titolo e gli elementi
          necessari  a  determinare  gli  interessi,  premi  ed altri
          frutti,   non  soggetti  ad  imposta  sostitutiva,  di  sua
          pertinenza.
              3.  Le  informazioni  e  i  documenti di cui al comma 2
          possono   essere   acquisiti   anche   per  il  tramite  di
          intermediari  che  intervengono  nel  deposito  dei  titoli
          indirettamente  effettuato  presso una banca o una societa'
          di intermediazione mobiliare residente.
              4.  La  mancata  acquisizione  dell'attestazione di cui
          alla   lettera  a)  del  comma  2  da  parte  dei  soggetti
          depositari  di  cui  al  comma  1  determina l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti
          non  residenti.  In deroga alle disposizioni che precedono,
          la   predetta   attestazione   non  deve  essere  acquisita
          relativamente   agli   enti   internazionali   che   godono
          dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi
          e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
              5.  Relativamente  ai  proventi  per  i quali non siano
          state  acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del
          comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non
          complete,   la  banca  o  la  societa'  di  intermediazione
          mobiliare   provvede  al  versamento  della  corrispondente
          imposta  sostitutiva,  maggiorata  dell'1,5  per  cento per
          ciascun  mese,  o  frazione  di mese, di ritardo rispetto a
          quello   in   cui   il  versamento  avrebbe  dovuto  essere
          effettuato.  Il  versamento  non  puo'  in ogni caso essere
          effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
          cui  all'art.  8,  comma  2, relative al periodo al quale i
          proventi si riferiscono".
                -  Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto
          legislativo    21 novembre    1997,   n.   461,   si   veda
          rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art.
          5.