Art. 7.
  1. I soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del suindicato
decreto   legislativo   21 novembre   1997,  n.  461,  conservano  la
documentazione  prevista  negli  articoli  precedenti  a disposizione
dell'amministrazione   finanziaria  per  dieci  anni  dalla  data  di
presentazione della richiesta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 16 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 142

                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
          5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
              "5.  Con  decreto dell'amministrazione finanziaria sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo".
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
          1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
              "1.  I  soggetti  non  residenti  che  hanno conseguito
          proventi  erogati  da  organismi di investimento collettivo
          soggetti  alle  imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno
          diritto,   facendone   richiesta,   entro   il  31 dicembre
          dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di
          gestione  del  fondo  comune, alla SICAV ovvero al soggetto
          incaricato  del  collocamento  delle  quote o azioni di cui
          all'art.  8,  comma 4, al pagamento di una somma pari al 15
          per  cento  dei  proventi erogati. Il pagamento e' disposto
          dai   predetti   soggetti,   per  il  tramite  della  banca
          depositaria  ove  esistente,  traendo  la  provvista  degli
          importi   complessivamente   dovuti  a  titolo  di  imposta
          sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di
          investimento  collettivo  da  essi gestiti o collocati e il
          predetto    ammontare    non    puo'    essere    richiesto
          all'amministrazione finanziaria".
              -  Si  trascrive,  di  seguito,  il testo dell'art. 11,
          comma  4,  lettera  c),  del  decreto legislativo 1o aprile
          1996,   n.  239  (Modificazioni  al  regime  fiscale  degli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e
          titoli similari, pubblici e privati):
              "4.  Con  uno  o  piu'  decreti,  da  emanare  entro il
          30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
                a)-b) (Omissis);
                c)  l'elenco  degli Stati di cui all'art. 6, comma 1,
          con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni".
              -  Si  trascrive,  di  seguito,  il testo dell'art. 11,
          comma  5, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n.
          239:
              "5.  Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma
          4  possono  essere  modificate  con  successivi decreti del
          Ministro delle finanze".
 
          Note all'art. 7:
              -  Per  il  testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto
          legislativo    21 novembre    1997,   n.   461,   si   veda
          rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art.
          5.