(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2. 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della  legge  che
disciplina l'attuazione dell'articolo 111  della  Costituzione,  come
modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2,  ed  in
applicazione dell'articolo 2 della  stessa  legge  costituzionale,  i
principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si  applicano  ai
procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 
  2. Le dichiarazioni rese nel corso delle  indagini  preliminari  da
chi, per  libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente  sottratto
all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate,  se  gia'
acquisite  al  fascicolo  per  il  dibattimento,  solo  se  la   loro
attendibilita' e' confermata da altri elementi di  prova,  assunti  o
formati con diverse modalita'. 
  3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando,  sulla
base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che
la persona e'  stata  sottoposta  a  violenza,  minaccia,  offerta  o
promessa di  denaro  o  di  altra  utilita'  affinche'  si  sottragga
all'esame. 
  4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e
gia' valutate ai fini delle  decisioni,  si  applicano  nel  giudizio
dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti  in  materia
di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 
  5. Nell'udienza  preliminare  dei  processi  penali  in  corso  nei
confronti di imputato minorenne, il  giudice,  se  ritiene  di  poter
decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita'
di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella
fase. 
  6. Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  ai
procedimenti che proseguono con le  norme  del  codice  di  procedura
penale anteriormente vigente".