Art. 2.
  1.  La  sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,  e'  attuata  nelle  aziende
sanitarie locali individuate dal Ministro della sanita', d'intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, con le seguenti modalita':
    a) il sistema di partecipazione al costo di cui agli articoli 2 e
3  del  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si applica nelle
aziende  unita'  sanitarie locali interessate dalla sperimentazione a
decorrere dal 1o luglio 2001;
    b)   agli   assistiti   delle  aziende  unita'  sanitarie  locali
interessate dalla sperimentazione, appartenenti a nuclei familiari il
cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a
36  milioni  di  lire  e'  riconosciuto  il  diritto all'esenzione in
relazione  al reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni;
    c)   gli   assistiti   delle   aziende  unita'  sanitarie  locali
interessate   dalla   sperimentazione  gia'  riconosciuti  esenti  in
relazione  al reddito ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge
24  dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni,
che  presentino  la  dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4,
comma  7,  del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, mantengono
il diritto all'esenzione per il periodo della sperimentazione.
  2.  Al  finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al comma 1, pari a lire 24 miliardi per l'anno
2000,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   delle
disponibilita'  destinate, per il medesimo anno, al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni.
  3.  In  attesa  dell'aggiornamento  del  decreto del Ministro della
sanita'  28  maggio  1999, n. 329, e comunque non oltre il 31 ottobre
2000,  i  soggetti  gia'  esenti  dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
1o  febbraio  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio   1991,   continuano   ad   esercitare  il  proprio  diritto
all'esenzione ai sensi di tale decreto.