Art. 2. 1. La sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' attuata nelle aziende sanitarie locali individuate dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti modalita': a) il sistema di partecipazione al costo di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si applica nelle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione a decorrere dal 1o luglio 2001; b) agli assistiti delle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire e' riconosciuto il diritto all'esenzione in relazione al reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni; c) gli assistiti delle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione gia' riconosciuti esenti in relazione al reddito ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, che presentino la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, mantengono il diritto all'esenzione per il periodo della sperimentazione. 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 24 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' destinate, per il medesimo anno, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 3. In attesa dell'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e comunque non oltre il 31 ottobre 2000, i soggetti gia' esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, continuano ad esercitare il proprio diritto all'esenzione ai sensi di tale decreto.