IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Considerato che ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalita' di svolgimento del concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, nonche' determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999, prot. n. 246/99; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9292 del 15 dicembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 30-bis,, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' ammesso a partecipare il personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del diploma di maturita' di scuola media superiore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comme 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): "Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 490/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservata alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidcnte della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 30-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nelle note alle premesse.