Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare: a) il numero dei posti complessivi messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) le materie oggetto delle prove d'esame; f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio; g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.