Art. 2.
                          Bando di concorso
  1.  Il  concorso  e'  indetto  con  decreto  del direttore generale
dell'Amministrazione   penitenziaria.   Il  bando  di  concorso  deve
indicare:
    a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
    d) le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
    e) le materie oggetto delle prove d'esame;
    f) la  votazione  minima  da conseguire nella prova scritta e nel
colloquio;
    g) ogni  altra  prescrizione o notizia utile all'espletamento del
concorso.