Art. 3. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno 1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze. 2. E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 93 (Esclusioni dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impietato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono ".