Art. 3.
      Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno
  1.   I  candidati  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di
ammissione  prescritti  alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale
si sono verificate le vacanze.
  2.  E'  escluso  dal  concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale  sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel
triennio  precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono".
  3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'
disposta,  in  qualunque  momento, con decreto motivato del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 93 e 205 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato):
              "Art.  93  (Esclusioni dagli esami e dagli scrutini). -
          L'impiegato  sospeso  ai  sensi  degli  articoli 91 e 92 e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
              Quando  l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
          commissione  di  disciplina,  il  Ministro, anche se non ha
          disposto   la   sospensione  cautelare,  puo',  sentito  il
          consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impietato
          dall'esame o dallo scrutinio".
              "Art.  205  (Requisito  generale  di  ammissibilita' ai
          concorsi,  agli  esami  ed  agli scrutini di promozione). -
          Fermo  restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95,
          non  sono  ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini
          di   promozione  gli  impiegati  che  nell'ultimo  triennio
          abbiano  riportato  un  giudizio  complessivo  inferiore  a
          "buono ".