Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione e' nominata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.