Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
  1.  La  commissione  esaminatrice  per  lo  svolgimento delle prove
d'esame  e'  composta  da  un  presidente,  scelto  tra  i funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria  con  qualifica dirigenziale e da
altri  quattro  membri,  scelti tra i funzionari dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona.
  2.    Svolge    le    funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione   penitenziaria   con  qualifica  non  inferiore
all'ottava,  in  servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
  3.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.
  4.  La  commissione  e' nominata con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.