Art. 6. Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta ed un colloquio. 2. La prova scritta concerne la trattazione di un elaborato vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria e di diritto penitenziario. 3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato la votazione di ventuno/trentesimi. 6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.