Art. 6.
                            Prove d'esame
  1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta ed
un colloquio.
  2.  La  prova  scritta  concerne  la  trattazione  di  un elaborato
vertente  su  elementi  di  diritto  penale,  di  diritto processuale
penale,   con   particolare   riferimento   alle   norme  concernenti
l'attivita' di polizia giudiziaria e di diritto penitenziario.
  3.  Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta,  anche  su  elementi  di diritto costituzionale, elementi di
diritto  amministrativo  ed  elementi  di diritto civile, nelle parti
concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni
e la tutela dei diritti.
  4.  Al  colloquio  sono  ammessi  i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.
  5.  Il  colloquio  non  si  intende superato se il candidato non ha
riportato la votazione di ventuno/trentesimi.
  6.  L'ammissione  al  colloquio,  con  l'indicazione  del punteggio
riportato  nella  prova  scritta,  e'  comunicata al candidato almeno
venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo  svolgimento  del
colloquio.