Art. 7.
                         Titoli di servizio
  1.  Sono  ammessi  a valutazione i titoli di servizio posseduti nel
triennio  precedente  la  data  di  decorrenza  della  promozione  ad
eccezione  di  quelli  previsti  dalle lettere d) e g) del successivo
comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo.
  2.  Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio  massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono
stabiliti come segue:
    a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
    b) qualita'  delle  funzioni  svolte,  come  dedotte dai rapporti
informativi,  con  particolare  riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche
in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
    c) incarichi   e   servizi   speciali   conferiti  con  specifico
provvedimento   dell'Amministrazione,  che  comportino  un  rilevante
aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza
professionale: fino a punti 3;
    d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
    e) titoli   attinenti   alla  formazione  ed  al  perfezionamento
professionale  del  candidato,  con  particolare riguardo al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;
    f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
    g) anzianita'  nella  qualifica  di  ispettore  capo: punti 2 per
ciascun  anno.  Si  valuta  come  anno  intero  la  frazione  residua
superiore a sei mesi.
  3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice
determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per la
valutazione  degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Predetermina,   altresi',   i   punteggi  da  attribuire  ai  giudizi
complessivi   presi   in   considerazione.  Tali  operazioni  vengono
riportate nei verbali del concorso.
  4.  La  commissione  esaminatrice  annota  i  titoli  valutati ed i
relativi  punteggi  su  apposite  schede individuali, sottoscritte da
tutti  i  componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
  5.  Le  somme  dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono  divisi  per  il  numero  dei  votanti  ed i relativi quozienti,
calcolati  al  cinquantesimo,  sono sommati tra loro. Il totale cosi'
ottenuto  e'  quindi  diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al
cinquantesimo,  costituisce  il  punteggio di merito attribuito dalla
commissione.
  6.  La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.