Art. 7. Titoli di servizio 1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio posseduti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione ad eccezione di quelli previsti dalle lettere d) e g) del successivo comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo. 2. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue: a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15; b) qualita' delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 3; d) diploma di laurea: punti da 2 a 5; e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3; f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2; g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi. 3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso. 4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.