Art. 8. Graduatoria 1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. 3. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.