Art. 8.
                             Graduatoria
  1.  La  votazione  complessiva  di  ciascun candidato e' data dalla
somma  dei  voti  riportati  nelle  prove  di  esame  e del punteggio
attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
  2.  Sulla  base  del  punteggio  finale,  la  commissione  forma la
graduatoria di merito.
  3.   Con   decreto   del  direttore  generale  dell'Amministrazione
penitenziaria,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,  e'
approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso.