Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
lire  34.663  milioni  per  l'anno  2000,  in lire 83.385 milioni per
l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:
    a)  quanto  a  lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385
milioni  per  l'anno  2001  e  a lire 11.133 milioni per l'anno 2002,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al
Ministero  della  giustizia  per lire 16.878 milioni, per lire 83.385
milioni  e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000,
2001  e  2002;  l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione   e   quello   relativo   al   Ministero   delle   finanze
rispettivamente  per  lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per
l'anno 2000;
    b)  quanto  a  lire  10.785  milioni  per  l'anno  2000  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 66 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.