Art. 12.
            (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).

  1.  Dopo  l'articolo  4  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'
inserito il seguente:
    "Art.   4-bis.   -   1.  Ferma  restando  la  durata  complessiva
dell'astensione  dal  lavoro,  le  lavoratrici  hanno  la facolta' di
astenersi  dal  lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il
medico  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso
convenzionato  e  il  medico  competente  ai fini della prevenzione e
tutela  della  salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
    2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco
dei  lavori  ai  quali non si applicano le disposizioni dell'articolo
4-bis  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1
del presente articolo.
    3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, provvede,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  aggiornare  l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
di  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026.
 
          Nota all'art. 12:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          novembre  1976, n. 1026, recante "Regolamento di esecuzione
          della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle
          lavoratrici  madri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 16 marzo 1977, n. 72. Si riporta il testo dell'art. 5:
              "Art.  5.  - Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
          della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia
          e  a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida,
          e  al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
          ogni altra operazione connessa.
              I  lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai
          sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
                A)  quelli  previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432,
          recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e
          insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967,
          n.  977,  sulla  tutela  del  lavoro  dei fanciulli e degli
          adolescenti;
                B)  quelli indicati nella tabella allegata al decreto
          del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per
          i  quali  vige  l'obbligo delle visite mediche preventive e
          periodiche:  durante  la  gestazione  e  per 7 mesi dopo il
          parto;
                C)    quelli    che   espongono   alla   silicosi   e
          all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di
          cui  agli  allegati  4  e 5 al decreto del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124,   e  successive
          modificazioni:  durante  la gestazione e fino a 7 mesi dopo
          il parto;
                D)   i   lavori  che  comportano  l'esposizione  alle
          radiazioni  ionizzanti  di  cui all'art. 65 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1964,  n.  185:
          durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
                E)  i  lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
          durante  la  gestazione  e  fino  al termine del periodo di
          interdizione dal lavoro;
                F)  i  lavori  di  manovalanza  pesante:  durante  la
          gestazione  e  fino  al termine del periodo di interdizione
          dal lavoro;
                G)  i lavori che comportano una stazione in piedi per
          piu'  di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione
          particolannente  affaticante:  durante la gestazione e fino
          al termine di interdizione dal lavoro;
                H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata
          a  pedale,  quando  il ritmo del movimento sia frequente, o
          esiga  un  notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
          termine del periodo di interdizione dal lavoro;
                I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
          trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la gestazione e
          fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
                L)  i  lavori  di assistenza e cura degli infermi nei
          sanatori  e  nei  reparti  per  malattie  infettive  e  per
          malattie  nervose  e mentali: durante la gestazione e per 7
          mesi dopo il parto;
                M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e
          l'uso  di  sostanze  tossiche  o  altrimenti  nocive  nella
          concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
          la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
                N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
          gestazione  e  fino  al termine del periodo di interdizione
          dal lavoro;
                O)  i  lavori  a  bordo  delle navi, degli aerei, dei
          treni,  dei  pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione
          in  moto:  durante  la  gestazione  e  fino  al termine del
          periodo di interdizione dal lavoro.
              Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo
          comma  dell'art.  3  della  legge, che la lavoratrice possa
          essere  spostata  ad altre mansioni, puo' essere frazionato
          in   periodi  minori  anche  rinnovabili,  su  disposizione
          dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato
          di  salute  dell'interessata. L'ispettorato del lavoro puo'
          ritenere  che  sussistano condizioni ambientali sfavorevoli
          agli  effetti  dell'art.  3,  terzo  comma,  e dell'art. 5,
          lettera  b),  della  legge anche quando vi siano periodi di
          contagio  derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro
          con  il  pubblico  o con particolari strati di popolazione,
          specie in periodi di epidemia.
              Ai  fini  dell'applicazione  del  presente articolo, il
          certificato  medico  di gravidanza dovra' essere presentato
          il  piu'  presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi
          non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme
          di   tutela  fisica,  le  quali  pero'  diventano  operanti
          soltanto dopo la presentazione di detto documento".