Art. 13. (Astensione dal lavoro del padre lavoratore). 1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. 4. Al padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Note all'art. 13: - La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7". - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971 e' il seguente: "Art. 6. - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge levono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.". - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'art. 17. - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'art. 3.