Art. 20.
   (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
                             handicap).

  1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  come  modificato  dall'articolo  19  della  presente  legge, si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
ai  genitori  ed  ai  familiari  lavoratori,  con  rapporto di lavoro
pubblico  o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva
un  parente  o  un affine entro il terzo grado portatore di handicap,
ancorche' non convivente.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, e' riportato in nota all'art. 19.